Statuto Arci Roma Aps

 

PREMESSA

L’associazione “ARCI APS” fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l’Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l’affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – definizione, finalità e attività

Art. 1

“ARCI ROMA aps” (di seguito denominata “ARCI ROMA” o Comitato territoriale” nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS), autonoma e pluralista, si configura come:

– rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;

– istanza organizzativa e politica di ARCI aps sul territorio, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

“ARCI ROMA aps” è il Comitato Territoriale di ARCI aps nazionale nella Città Metropolitana di Roma ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

ARCI ROMA  opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,  salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

L’ARCI promuove, sostiene e tutela l’autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un’associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L’Associazione sostiene l’idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell’associazionismo e del Terzo settore.

L’ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L’ARCI ROMA  è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l’elemento fondante dell’ARCI. In questo senso, l’ARIC è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità di ARCI ROMA:

  1. a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
  2. b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
  3. c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale ;
  4. d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
  5. e) la promozione di un approccio di genere nell’Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
  6. f) l’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell’Unione Europea e internazionale;
  7. g) la promozione e l’ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
  8. h) l’affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l’uso sociale dei beni confiscati;
  1. i) l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
  2. j) l’impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l’affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
  3. k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
  4. l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l’autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
  5. m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
  6. n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;
  7. o) la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all’attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
  8. p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l’invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
  9. q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell’antiproibizionismo;
  10. r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l’autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l’azione;
  11. s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
  12. t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell’autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
  13. u) il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l’azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
  14. v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
  15. w) la difesa e l’innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo Settore; la promozione della finanza etica, dell’educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
  16. x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
  17. y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
  18. z) l’impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema, dell’economia circolare e della giustizia climatica, l’architrave di una società e di un’economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
  19. aa) l’impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell’abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l’attuazione di attività di ricovero e iniziative per l’affidamento e l’adozione;
  20. bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
  21. cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all’estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
  22. dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l’assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
  23. ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
  24. ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
  25. gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3

L’ARCI ROMA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  5. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
  7. j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  8. k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  9. l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
  10. m) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  11. n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  12. o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del CTS;

  1. q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  2. r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  3. s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell’Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all’articolo 5 del CTS e all’art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI ROMA potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

ARCI ROMA si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone aderenti agli Enti Associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4

L’ARCI aderisce alla “Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell’ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all’ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2 agosto 1967 del Ministero dell’Interno).

Art. 5

Il “logo” e la denominazione dell’ARCI sono patrimonio dell’associazione nazionale “ARCI aps”, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione del rapporto associativo di un soggetto aderente, volontaria o per esclusione,  determina l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II – la forma associativa

Art. 6

Possono aderire all’ARCI ROMA:

  • le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
  • associazioni di promozione sociale (APS); associazioni che adottino la qualifica di Ente di Terzo Settore (ODV, Enti Filantropici, Imprese Sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
  • altre associazioni senza scopo di lucro;
  • le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
  • le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
  • le cooperative con la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs.vo 112/2017 (cooperative sociali A e B e le altre cooperative con la qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l’adesione delle organizzazioni l’acquisizione del certificato di adesione, e l’adozione della tessera nazionale dell’Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire in accordo con la Direzione nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

  • al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all’art. 41;
  • all’acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all’organizzazione aderente e all’adozione della tessera nazionale dell’Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

E’  compito del Consiglio Direttivo delle struttura di base aderente, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS  al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio direttivo o dei Consiglieri all’uopo delegati, comunicato entro il termine di trenta giorni o che alla domanda di ammissione non venga data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dal rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

1 – la denominazione;

2 – la forma giuridica;

3 – la sede legale;

4 -la data di costituzione;

5 – le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’Ente;

unitamente alla copia del proprio Atto Costitutivo e  dello Statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l’accettazione e l’impegno ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali di ARCI ROMA APS.

E’ compito della Presidenza d ARCI ROMA, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all’organizzazione richiedente l’adesione, alla quale verrà rilasciato il certificato di adesione. L’adesione verrà annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell’organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, o nel caso che ad essa non venga data risposta entro lo stesso termine, l’organizzazione interessata potrà presentare ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere del termine dei 30 giorni dalla presentazione della domanda,  al Collegio dei Garanti del Comitato Territoriale che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’ARCI ROMA. La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell’ARCI aps, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L’ARCI ROMA riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

Art. 8

Gli/le associati/e hanno diritto a:

  • concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • approvare l’eventuale documento economico di previsione e il bilancio d’esercizio, delle diverse articolazioni dell’associazione;
  • eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta alla Presdienza;
  • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

  • osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
  • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza dei/lle soci/e e delle organizzazioni aderenti avviene:

  • in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell’organizzazione;
  • per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
  • per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III – il sistema istituzionale

Art. 10

L’ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all’interno dell’Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell’Associazione e al suo governo.

L’ARCI ROMA, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

  • svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
  • monitorare l’attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all’impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 11

Il sistema associativo dell’ARCI, che ha a suo fondamento l’insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell’agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

  • territoriali;
  • regionali;

Art. 12

ARCI Roma in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell’Associazione sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale; valorizza l’insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l’ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità dell’Associazione da parte di un’organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Titolo IV – Organismi territoriali

 Art. 13

Sono organismi di direzione territoriali:

  • il Congresso;
  • il Consiglio territoriale;
  • il/la Presidente;
  • la Presidenza;

Art. 14

Il Consiglio Territoriale convoca ogni quattro anni il Congresso di ARCI ROMA, approvando con un apposito  regolamento le sue modalità di svolgimento e l’elezione dei/lle delegati/e in rappresentanza dei/lle soci/e e degli Enti aderenti. Tale regolamento verrà redatto  in base a criteri di democraticità, proporzionalità, pari opportunità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dovrà garantire almeno un/una delegato/a a ciascuna organizzazione aderente ed il diritto ad avere  la proporzionale rappresentanza di eventuali minoranze espresse dalle assemblee di base. Nessuna organizzazione aderente può avere in Congresso più di cinque delegati.

Il Congresso che si svolge di norma ogni quattro anni, ai sensi dell’articolo 2540 del codice civile, si articola in:

  • Le Assemblee Congressuali dei/delle soci/e individuali e dei/lle soci/e delle organizzazioni aderenti (di seguito le Assemblee Congressuali di Base) dove discutere i documenti congressuali inviati dai livelli sovraordinati, eventualmente emendarli o criticarli attraverso appositi ordini del giorno, e dove eleggere i/le delegati/e all’Assemblea Congressuale Territoriale sulla base del numero e dei criteri indicati nel regolamento congressuale allegato al documento di convocazione del Congresso.

Hanno diritto di voto in Assemblea Congressuale i/le soci/e in regola con il versamento della quota sociale e che siano iscritti all’ ARCI da almeno tre mesi;

  • L’ Assemblea Congressuale Territoriale, composta dai delegati delle Assemblee Congressuali di Base e dalla/e assemblee Congressuali dei Soci individuali ha il compito di:
  • discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione;
  • discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
  • eleggere il Collegio dei Garanti;
  • eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
  • eleggere il Consiglio Territoriale.

Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Territoriale o dai Consigli Direttivi delle organizzazioni aderenti, che rappresentino almeno un terzo dei/delle soci/e territoriali; in ogni caso è il Consiglio a stabilirne le norme di svolgimento attraverso il regolamento congressuale.

Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Un Congresso Straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione, scissione.

Art. 15

Il Consiglio Territoriale, ai sensi dell’ ART. 24 del CTS, è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza di ARCI ROMA, tra un Congresso e l’altro, ed è eletto dal Congresso secondo criteri di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere, proporzionalità, rappresentanza territoriale, attribuzione della maggioranza di voti ai rappresentanti delle APS. E composto da un minimo di  xx consiglieri/e e nessuna organizzazione aderente può detenere nel Consiglio una rappresentanza superiore al 20%.

Esso ha il compito di:

  • eleggere il/la Presidente, secondo le modalità di cui all’art. 16 con la maggioranza richiesta dall’art.18;
  • applicare le decisioni congressuali;
  • discutere e approvare i regolamenti;
  • discutere e approvare il programma annuale di attività;
  • discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
  • discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
  • convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e i regolamenti di svolgimento e licenziandone i materiali preparatori;
  • decidere la partecipazione ad imprese o l’adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
  • deliberare, in accordo con il Comitato Regionale e con la Direzione Nazionale, sull’adesione di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo Settore di rilevanza territoriale;
  • deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture operanti nell’ambito territoriale di ARCI ROMA aps;
  • eleggere, su proposta del/della Presidente, la Presidenza;
  • nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 26;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Su proposta della Presidenza, può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività,  definendone il mandato e i criteri di composizione.

Su proposta del/della Presidente può eleggere il/la Vicepresidente Vicario che lo/la sostituisce in caso di assenza, dimissioni e/o impedimento, assumendone tutti i poteri di legale rappresentanza ed il coordinamento politico ed organizzativo.

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 24 e 25.

Al Consiglio è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all’elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio. Esercita la rappresentanza politica dell’Associazione, ne rappresenta ed esprime l’unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dal Consiglio su sua proposta.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario di cui al precedente art. 15 che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 17

La Presidenza è eletta dal Consiglio tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente.

L’assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art  2382 del codice civile .

La Presidenza è l’Organo di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell’Associazione, anche attraverso l’attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;

Cura la tenuta del libro degli associati e il libro dei verbali delle riunioni della Presidenza e presenta al Consiglio:

  • l’eventuale proposta di documento economico di previsione;
  • il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie nelle forme stabilite dalla legge;
  • l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS.

Propone al Consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:

  • assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali.

La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva o tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno.

Alla Presidenza sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare di:

  • individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
  • obbligare cambiariamente l’Associazione;
  • concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
  • compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
  • transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
  • autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
  • promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell’Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Nazionale.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per:

  • acquistare, vendere e permutare beni immobili;
  • assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza, su proposta del/della Presidente, può dotarsi di un Esecutivo composto dai/dalle responsabili dei principali settori di intervento dell’Associazione quali tesseramento e tutela del patrimonio associativo di ARCI ROMA, politiche culturali, immigrazione, welfare e mutualismo, impresa sociale,  volontariato e dal responsabile alle politiche economiche; può inoltre delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V – la democrazia e la partecipazione

  1. A) I principi generali

Art. 18

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’ARCI sono: l’uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L’ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

  • approvazione dei documenti economici di cui all’art. 29 e loro variazioni;
  • elezione del Presidente e degli organismi dirigenti;
  • approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
  • adozione di provvedimenti di commissariamento;
  • approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
  • modifiche statutarie
  • delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all’art. 18 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Gli organismi di direzione di cui all’art. 16 e gli organi di garanzia e controllo di cui agli artt. 24 e 25 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell’art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 19

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l’assetto di organismi e delle funzioni.

L’elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 20

Gli organismi di direzione di cui agli art 15 e 17  devono dotarsi entro 6 mesi dall’insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare al Consiglio circa la sua attuazione

Art. 21

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

  1. B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 22

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI – gli organi di garanzia e controllo

Art. 23

Sono organismi di garanzia e controllo:

  • il Collegio dei Garanti;
  • il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 24

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

  • interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
  • emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
  • verificare la conformità degli statuti del comitato e delle organizzazioni aderenti;
  • dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione, o l’espulsione o radiazione;
  • dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio Territoriale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell’ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all’approvazione del Consiglio .

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti. 

Art. 25

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

  • esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  • controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
  • controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
  • presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all’Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • monitorare dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell’Organismo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Art. 26

Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS l’Associazione:

– potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia  costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;

– ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

TITOLO VII – Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 27

Il patrimonio dell’ ARCI ROMA è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
  • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • i contributi pubblici e privati;
  • le erogazioni liberali;
  • le raccolte fondi;
  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 29

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

  • il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
  • il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento e, ai sensi dell’ Art. 13 del CTS il bilancio di esercizio può essere redatto, qualora ne ricorrono i presupposti, nella forma del “rendiconto per cassa”.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.

  • Il bilancio sociale, nei casi previsti dall’ art. 14 del CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 30

Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII – norme finali e transitorie

Art. 31

Ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all’art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 32

Fatto salvo quanto previsto dall’ art. 49 del CTS lo scioglimento dell’ARCI ROMA può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato,  secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.

Art. 33

disposizione transitoria

  1. I) I componenti degli organismi in carica al momento dell’approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, ed operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.
  2. II) Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.