STATUTO

ASSOCIAZIONE ARCI ROMA

già ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE ROMA

Art. 1

È costituita con sede in Roma, Via Monti di Pietralata n.16, ARCI Nuova Associazione Roma.

Questa rappresenta il livello territoriale dell’ARCI Nuova Associazione Nazionale che aderisce alla Federazione ARCI riconosciuta con D.M. 02.08.1967 n. 1017022/1200 di cui condivide le finalità statutarie. L’Arci Nuova Associazione Roma è associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383 del 2000.

DEFINIZIONE. FINALITÀ. PROGRAMMA

Art. 2

ARCI Nuova Associazione è un’Associazione autonoma e pluralista che opera nel campo della Cultura, della Società, della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa.

ARCI Nuova Associazione è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e promuove forme autorganizzate nella società civile per favorire una più articolata dialettica della democrazia, per stimolare una reale comunicazione.

ARCI Nuova Associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 3

ARCI Nuova Associazione è per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di Pace; per la liberazione degli individui; per il diritto dell’autodeterminazione di ogni popolo; per l’affermazione di una società tollerante, solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di autorganizzazione della società civile in ogni paese affinchè si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti.

ARCI Nuova Associazione afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di unassociazione solidale, che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture su scala locale.

Art. 4

Sono campi prioritari di intervento dell’Associazione:

  • la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;

  • il favorire in ogni modo l’integrazione, il confronto delle proprie esperienze associative nella logica dell’interscambio, nonchè la collaborazione più ampia in altre forme di associazionismo;

  • la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale;

  • il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;

  • la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale;

  • l’impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un’informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità e non di governo;

  • l’azione per rinnovare le istituzioni pubbliche in una prospettiva di decentramento che favorisca la partecipazione e il controllo dei cittadini anche attraverso il coinvolgimento – soprattutto nella gestione dei servizi alla persona – del privato sociale;

  • farsi carico dell’impegno quotidiano dell’associazione, dell’affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, della lotta all’emarginazione, alla solitudine e al disagio.

Art. 5

Rappresentano specifici settori di attività di ARCI Nuova Associazione:

  • tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l’espressione corporea, la scrittura, la scultura, i beni culturali, lo sport, la pittura, la fotografia;

  • la comunicazione, l’informazione, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali;

  • le attività educative e formative;

  • lo sviluppo delle nuove tecnologie;

  • le attività ludiche;

  • il turismo, come esperienza di conoscenza e di incontro;

  • gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;

  • gli interventi di cooperazione internazionale;

  • le differenze sessuali;

  • interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;

  • l’elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell’ambito della conflittualità e del disagio sociale.

Art. 6

Tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto possono iscriversi all’Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 7

Possono aderire ad ARCI Nuova Associazione: circoli, singoli cittadini ed associazioni che si riconoscono ed accettano il presente statuto.

I soci collettivi, con l’adesione aARCI Nuova Associazione, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Sono condizione per l’adesione:

a) per i soci collettivi:

  • l’accettazione degli statuti adottati da ARCI Nuova Associazione nelle sue varie articolazioni;

  • la domanda di adesione;

  • l’adozione per i propri soci della tessera nazionale dell’Associazione;

b) per i soci individuali:

  • l’accettazione degli statuti adottati da ARCI Nuova Associazione nelle sue varie articolazioni;

  • l’adozione della tessera nazionale dell’Associazione.

Art. 8

Sono parti costitutive di ARCI Nuova Associazione:

  • i circoli;

  • le associazioni a carattere locale;

  • i soci individuali.

Art. 9

Il circolo costituisce l’elemento associativo di base di ARCI Nuova Associazione.

La sua adesione annuale all’Associazione è subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello statuto Nazionale che sono il fondamento etico giuridico di ARCI Nuova Associazione, quali: l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati.

Art. 10

Ad ARCI Nuova Associazione possono aderire associazioni tematiche a carattere territoriale, anche aderenti ad associazioni di carattere nazionale.

Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse, insistano sull’insieme del corpo sociale di ARCI Nuova Associazione, devono assumere la forma organizzativa dell’ente paritetico di secondo grado. Sono fatte salve le associazioni con le quali già intercorre il rapporto di adesione. Per queste ultime è comunque necessario il recepimento all’interno del proprio statuto delle norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.

Art. 11

Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente.

Art. 12

Gli associati hanno diritto a:

  • partecipare alle attività promosse dall’associazioneconcorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci delle diverse articolazioni dell’Associazione;

  • eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

  • osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;

  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione.

Art. 13

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

  • per il mancato rinnovo dell’adesione annuale, per il mancato pagamento della quota associativa;

  • per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;

  • per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 14

Il Comitato Territoriale è il principale soggetto dell’iniziativa politica e organizzativa dell’Associazione sul territorio. Esso esprime l’insieme delle basi associative e dei soci operanti nell’area territoriale di sua competenza.

Ha il compito di valorizzare e sviluppare l’insediamento di ARCI Nuova Associazione nel proprio ambito territoriale dotandosi delle strutture operative adeguate.

Promuove la costituzione di nuove basi associative.

Rappresenta ARCI Nuova Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Art. 15

Sono organi del Comitato Territoriale:

a) il Congresso Territoriale

b) il Direttivo Territoriale

c) il Presidente Territoriale

d) la Segreteria Territoriale

e) il Tesoriere Territoriale

Art. 16

Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4 anni, preparato con Assemblee di base che si terranno secondo le norme stabilite dal Direttivo Territoriale.

Esso ha il compito di:

  • discutere e approvare il programma generale dell’Associazione a livello Territoriale;

  • discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto, ivi compresa la possibilità di accorpare cariche direttive e/o rideterminare le funzioni;

  • eleggere il Direttivo Territoriale;

  • eleggere il Collegio dei Garanti;

  • eleggere i delegati al Congresso regionale e/o Nazionale.

Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:

a) per volontà del Consiglio Direttivo Territoriale;

b) su richiesta motivata di basi associative e/o singoli soci che complessivamente rappresentino almeno 1/3 dei soci complessivi.

In tali casi esso è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base della norma adottata dai soggetti convocati, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo Territoriale è il massimo organo di direzione fra un Congresso e l’altro.

Esso ha il compito di:

  • applicare le decisioni congressuali;

  • convocare il Congresso Territoriale;

  • discutere e approvare il programma annuale di attività;

  • discutere e approvare i bilanci;

  • eleggere il Presidente, la Segreteria ed il Tesoriere, ovvero solo alcune di queste cariche, insediandoli nelle rispettive funzioni sulla base delle indicazioni del Congresso Territoriale;

  • nominare commissioni di lavoro e i rispettivi responsabili;

  • decidere la costituzione o l’adesione ad organizzazioni e imprese eo la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti;

  • stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti;

  • cooptare nuovi membri nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento.

Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma sei volte l’anno ed, inoltre, allorquando lo richieda almeno 1/3 dei membri in carica. Tutti coloro che ricoprono cariche sociali svolgono gratuitamente il loro lavoro di direzione politica dell’Associazione.

Art. 18

Il Presidente Territoriale esercita la direzione e il coordinamento dell’Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi.

Art. 19

La Segreteria Territoriale attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Territoriale; gestisce le attività e le risorse dell’Associazione.

Art. 20

Il Tesoriere Territoriale ha il compito di attuare le scelte amministrative nell’ambito degli indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio Territoriale.

GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 21

Sono organismi di garanzia e di controllo:

  • il Collegio dei Garanti;

  • il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 22

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed eletto nei rispettivi congressi.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Derime, nell’ambito di propria competenza, le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri.

I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra i soci che abbiamo acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello. Essi eleggono al loro interno il Presidente.

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo dell’Associazione ed eletto necongresso.

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi scelti fra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello. Elegge nel suo seno il Presidente e ha il compito di:

  • esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrative e patrimoniale;

  • controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture come previsto dagli articoli specifici del Regolamento Amministrativo.

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 24

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI Nuova Associazione sono:

  • l’adozione di strumenti democratici di governo;

  • la trasparenza delle decisioni;

  • la verificabilità dei programmi;

  • l’uguaglianza dei diritti tra tutti i soci.

Art. 25

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

  • approvazione del Bilancio e sue variazioni;

  • elezione degli organismi dirigenti;

  • approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;

  • delibera di decadenza da componente degli organismi.

Art. 26

L’elezione di organismi dirigenti ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritti.

Art. 27

Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono ad ARCI Nuova Associazione. In particolare per quanto riguarda i circoli, il Comitato Territoriale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà curare la predisposizione di Atto costitutivo e Statuto, verificandone la sua compatibilità con quello di ARCI Nuova Associazione.

PATRIMONIO, RISORSE E AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

  • le eccedenze degli esercizi annuali;

  • erogazioni, donazioni e lasciti;

  • partecipazioni societarie.

Art. 29

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;

  • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

  • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

  • i contributi pubblici e dei privati.

Art. 30

Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l’Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

NORMA TRANSITORIA

Il Congresso demanda al Consiglio Territoriale il potere di variare lo Statuto con maggioranza dei 2/3 dei componenti effettivi, in caso di entrata in vigore di normative che ne richiedano l’immediato adeguamento.