Vertiporto bocciato, e ora il Parco Piccolomini diventi monumento naturale!

La Conferenza dei servizi dice no al progetto di scalo per taxi volanti. E’ una prima importante vittoria ma non basta/ Nota stampa di Arci Roma 18 aprile 2024

 

Avrebbe danneggiato il paesaggio e creato seri problemi a chi vive nel Parco Piccolomini, a cominciare da flora e fauna. E tutto ciò solo per scarrozzare turisti facoltosi dall’aeroporto al centro della città. Il devastante progetto di vertiporto per i taxi volanti è carta straccia. Infatti, la conferenza dei servizi istruttoria relativa al progetto di un “Parco dimostrativo della mobilità sostenibile” proposto come uso temporaneo all’interno della Villa Piccolomini, a Roma, “si è chiusa ieri con esito negativo”.

E’ stato un periodo di mobilitazione che ha coinvolto centinaia di persone per contrastare l’intensa attività della lobby del vertiporto. La conferenza dei servizi ha evidenziato come il progetto in questione oltre a necessitare una preventiva valutazione di impatto ambientale, presenti criticità non superabili sia in termini di compatibilità paesaggistica sia per gli aspetti di natura ecologico-ambientale nonché rilevanti problematiche di accessibilità e per motivi di sicurezza derivanti dall’eventuale sorvolo dello spazio aereo prossimo a Città del Vaticano”.

E’ una vittoria per cittadinз, associazioni territoriali e cittadine, da Carte in Regola a Italia Nostra, fino al Forum Terzo Settore Lazio, che da mesi si sono mobilitatз contro un progetto che avrebbe compromesso un’area protetta che da quasi cinquant’anni è sopravvissuta a ripetuti tentativi di cementificazione. E’ una vittoria dentro cui c’è tutta l’Arci di Roma sia perché nel Parco opera il circolo La Fattorietta con i suoi progetti di educazione outdoor, sia perché tutta la rete dei nostri circoli è attiva nelle vertenze della Capitale in difesa della qualità della vita e dell’ambiente.

Proprio per contrastare il vertiporto abbiamo scelto di tenere la nostra prima festa dei circoli negli spazi della Fattorietta tra il 30 maggio e il 2 giugno del 2024, nell’ambito della quale, il 1° giugno terremo un’assemblea per continuare la vertenza per la trasformazione dell’area Piccolomini in monumento naturale e parco pubblico con passeggiata annessa.

 

Vito Scalisi, presidente di Arci Roma

Barbara Manara, circolo Arci La Fattorietta,

delegata ambiente di Arci Roma

Parco Piccolomini non è per i taxi volanti

Straordinaria partecipazione all’assemblea indetta dal Comitato Parco Piccolomini contro un progetto  sancirebbe la compromissione di un’area ad alta valenza paesaggistica e ambientale

Oltre 200 residenti all’assemblea del 12 aprile indetta dal Comitato Parco Piccolomini insieme ad Arci Roma, Carte in Regola, Italia Nostra Roma e Legambiente Parco della Cellulosa, per dire no ad un progetto che vorrebbe la realizzazione di un vertiporto per il decollo e atterraggio di droni destinati al trasporto di persone e merci all’interno di Parco Piccolomini e che, se realizzato, sancirebbe la compromissione di un’area ad alta valenza paesaggistica e ambientale.

4000 mq di superficie di cui 1000 mq di pavimentazioni con relative recinzioni aeroportuali, dissuasori sonori per diminuire il rischio di collisione dei droni con l’avifauna, oltre 400 mq di nuova cubatura, un parcheggio per la ricarica dei mezzi di trasporto e una nuova viabilità interna al parco, questi in sintesi i dettagli del progetto emersi negli ultimi giorni e che diversamente da quella narrazione finora sostenuta sugli organi di stampa, avrebbero un impatto devastante sia sul delicato equilibrio che ospita flora e fauna che su un paesaggio tutelato come patrimonio culturale collettivo.

Queste le motivazioni poste a supporto dei pareri negativi espressi dagli uffici competenti e depositati nelle more della Conferenza dei Servizi istruttoria indetta dal Dipartimento Urbanistica del Comune di Roma il 19 febbraio scorso e su cui c’è molta attesa per le conclusioni, ancora oggi non formalizzate.

La Società UrbanV quale proponente del progetto, durante la Commissione Trasparenza regionale del novembre 2023, aveva dichiarato, infatti, che questo progetto avrebbe introdotto la futuristica Mobilità Aerea Urbana nel totale rispetto degli stringenti vincoli di tutela gravanti sull’area se non poi, nel depositare il progetto agli uffici comunali, chiedere contestualmente la deroga alla normativa urbanistica appellandosi alla DAC 69\2023 che permette di non rispettare le norme di Piano Regolatore per progetti temporanei di pubblica utilità.

L’assemblea con la sua straordinaria partecipazione popolare e sostenuta dalle Associazioni cittadine, si pone d’altra parte, solo come ultima o più recente dimostrazione in linea temporale, di quello che riteniamo essere l’unica vera dimostrazione di quell’interesse pubblico che nel corso di 50 anni e grazie all’azione territoriale, ha impedito la realizzazione di innumerevoli progetti a partire dall’imponente albergo Hilton degli anni ’70, alla scuola di polizia voluta dal Ministero dell’Interno negli anni ’80, all’imponente Centro Congressi degli anni ’90 e del più recente progetto che voleva la realizzazione di un circolo golfistico privato, decaduto nel 2017.

Oggi più che mai, appare evidente come qualsiasi decisione diversa dalla tutela di questo luogo, venisse presa dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, in nome di un presunto interesse pubblico, potrebbe essere letta esclusivamente come la volontà di accontentare importanti interessi privatistici a dispetto appunto di quella ferrea volontà di tutela di un patrimonio collettivo costituzionalmente sancito, dimostrata dalla cittadinanza e dall’associazionismo, durante cinquanta anni di attivismo.

D’altra parte, se ancora oggi siamo costretti a parlare e difendere Parco Piccolomini dalle speculazioni è evidentemente in ragione dell’assenza di volontà politica, visto che l’area è di pertinenza di un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona retta da un Consiglio di Amministrazione designato dalla Regione Lazio e che conta anche un rappresentante del Comune di Roma.

La presenza di rappresentanti politici di Regione, Comune e Municipio ed il conseguente pubblico impegno di tutelare Parco Piccolomini attraverso la presentazione di mozioni a sostegno dell’istituzione del Monumento Naturale potrebbe oggi rappresentare quel punto di svolta atteso da troppo tempo e di cui non mancheremo di dare conto all’assemblea del Comitato prevista per il 1° giugno prossimo.

PAD: Prossimità, Accessibilità, Diritti

PAD è un’idea che sviluppa e rivoluziona il concetto di sportello con cui Arci Roma intercetta i bisogni sociali e legali delle persone sia native che migranti.

Prossimità perché è il punto PAD che si sposta su richiesta di singoli o di gruppi. Daremo vita così a sportelli mobili di prossimità gratuiti, un modo rapido e semplice per essere il più possibile vicini alle persone nei territori in cui vivono e lavorano.

Lo scopo è favorire e privilegiare una diversa modalità di scambio d’informazioni e conoscenze legate ai temi posti dalla condizione delle persone migranti, nuovi cittadini e nativi.

Accessibilità perché l’informazione sull’immigrazione deve essere accessibile alla persona migrante e a chiunque sia curioso o interessato ad approfondire la conoscenza della materia sfuggendo ai luoghi comuni e alle narrazioni tossiche che contribuiscono al degrado del senso comune.

Per questo PAD è anche un ambito di formazione per cittadini e comunità.

Diritti perché tutti hanno il diritto di avere diritti e il nome, scaturito il 12 agosto 2023 dopo una lunga riflessione tra Arci Roma e Spazi Circolari, vuole designare un ambito aperto grazie a un approccio che non “categorizza” le persone connotandole solo rispetto a un bisogno o a una patologia.

DOVE?

PAD si attiva soprattutto su richiesta delle comunità migranti, di associazioni, scuole, enti, privati, singoli o gruppi di persone.

PERCHE’?

PAD fornisce orientamento (anche in lingua) sull’educazione civica, sui servizi legati agli aspetti burocratici, sull’accesso al servizio sanitario, aggiornamenti legati sulle normative relative all’immigrazione, consulenza legale, mediazione socio-linguistica, incontri interculturali all’interno delle comunità di riferimento per affrontare realtà e informazioni specifiche legate al paese di origine

COME APRIRE UN PAD

Basta scrivere a sportellisociali.immigrazione@arciroma.it

PER ADERIRE AL PAD

Per connettersi alla rete PAD con le proprie competenze, con i propri spazi o con la propria organizzazione è necessario conoscerci meglio. Le associazioni o le persone interessate possono scriverci a sportellisociali.immigrazione@arciroma.it per fissare un incontro.

CHI SIAMO

PAD nasce su impulso di Arci Roma e dell’associazione Spazi Circolari, hanno già aderito alcuni circoli della rete cittadina dell’Arci, esperti in materia di immigrazione a vario titolo, operatori legali, mediatori culturali, avvocati, assistenti sociali, persone con background migratorio, operatori sociali

Un altro genere di socialità

La campagna di Arci Roma sul ruolo dei circoli contro la mascolinità tossica, per spazi liberati e gender fluid

“Cosa stavi facendo in quel quartiere? In quel bar? Perché eri da sola alla fermata dell’autobus? Perché giri da sola di notte? Perché hai preso la scorciatoia?”. Ogni donna sa che dovrà rispondere a domande del genere e, al pari di qualsiasi altra minaccia reale, sono queste domande a modellare le nostre mappe mentali.

Questi miti sessisti servono a ricordarci che dobbiamo limitare la nostra libertà di camminare, lavorare, divertirci e occupare lo spazio nella città. Dicono: “la città non è adatta a te”.

(Leslie Kern, La città femminista. La lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini).

 

Parte l’8 la campagna di Arci Roma: Un altro genere di socialità. Si tratta di quattro grafiche pensate da Carlotta Cacciante, per visualizzare gli elementi della lunga riflessione nei circoli e nel comitato su linguaggio inclusivo, spazi liberati e gender fluid, ripartizione dei compiti e della rappresentanza, sessismo e violenza di genere.

La libertà piena di vivere lo spazio pubblico è limitata dalla paura di aggressioni e così si vuole continuare a relegare le donne nello spazio privato; l’attraversare liberamente lo spazio pubblico significa mettere in discussione l’ordine patriarcale su cui è costituita la società e con essa la città. Le donne migranti, razzializzate, e tutte le soggettività libere che non sono aderenti all’immaginario femminile imposto subiscono un doppio isolamento/allontanamento dallo spazio pubblico.

Pervade la nostra quotidianità la cultura dello stupro, ossia “il complesso di credenze che incoraggia l’aggressività sessuale maschile e la violenza contro le donne e presenta come norma il terrorismo fisico ed emozionale contro le donne”*.

Per cambiare l’ordine delle cose è necessario un cambio di prospettiva: non abbiamo bisogno di dispositivi di sicurezza (polizia, telecamere ecc…) che servono solo a confermare che è stato messo in conto che come donna, in un modo o nell’altro dovrai subire un aggressione.

Non abbiamo bisogno di spazi sicuri (perchè non possiamo accettare che ce ne siano di non sicuri), rivendichiamo piuttosto la riappropriazione degli spazi urbani, il bisogno di costruire relazioni sociali a partire dalle parole consenso e autodeterminazione, la necessità di investimenti nella formazione e nell’educazione sessuo-affettiva.

Temi che hanno attraversato anche il nostro dibattito congressuale.

Allora ci era parso indispensabile caratterizzare i circoli e tutti gli spazi di Arci Roma come luoghi dove alcuni valori sono fondanti della nostra vita associativa attraverso “la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura” (cit statuto Arci).

Il primo passo lo facciamo grazie all’elaborazione di una grafica (segnaletica, cartellonistica, fumettistica indicativa) che possa ricordare a tuttз che certi comportamenti non sono accettabili e non saranno accettati dentro questi luoghi ed anche che ci sono sguardi attenti e persone solidali a cui rivolgersi nel caso in cui ci si senta in difficoltà/pericolo. Perché nessunə si senta solə.

Le grafiche, che verranno consegnate ai circoli stampate e incorniciate, servono a strutturare il nostro lavoro di formazione dedicata alle persone che in tutte le forme attraversano i nostri spazi: socə, dirigenti e volontarə.

Consapevoli di vivere in una società patriarcale in cui gli uomini bianchi detengono in via primaria i privilegi sociali economici e politici, ci impegnano a fare la nostra parte per scardinare tali privilegi costruire una società più equa.

* (Emilie Buchwald, Pamela Fletcher, Martha Roth; Transforming a Rape Culture, Minneapolis (1993), MN: Milkweed Editions.)

 

Fondi alla cultura: la risposta di Gotor

Riscontro alla lettera aperta titolata “Fondi alla Cultura: perché dal Campidoglio tanta disparità?” [Miguel Gotor]

Gentile Presidente, caro Vito Scalisi

con riferimento alla lettera aperta a me indirizzata lo scorso 9 febbraio 2024, nonché alle relative interlocuzioni avute nel corso della riunione tenutasi il successivo 21 febbraio, trova di seguito il mio riscontro alle osservazioni rappresentate che invio per conoscenza anche alle associazioni firmatarie della stessa missiva.

Prendo anzitutto positivamente atto della dichiarata condivisione circa l’importanza del riconoscimento da riservare ad alcuni progetti culturali come quello, da voi richiamato, presentato dalla Fondazione Piccolo America che sono assistiti da una rilevanza cittadina oggettiva e consolidata, sulla base delle quali si è proceduto all’attribuzione di un contributo diretto. Si tratta, come noto, di un riconoscimento che il vigente Regolamento capitolino per la concessione di contributi (approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 65 del 6 settembre 2022) espressamente colloca a livello di titolarità politico-amministrativa per i casi di “progetti in ambito culturale aventi carattere di eccezionale rilevanza pubblica per la città”, prevedendo, infatti, che sia la Giunta Capitolina a disporlo a seguito di un rafforzato percorso valutativo che coinvolge anche l’espressione di un parere da parte della competente Commissione Consiliare.

Sul piano politico, sono favorevole all’uso di questo strumento accanto al ricorso agli avvisi pubblici, perché desidero promuovere il valore e le pratiche di una politica che sappia decidere e assumersi le proprie responsabilità con serietà, programmazione e trasparenza davanti ai cittadini, i quali hanno il diritto e il dovere di giudicare l’operato di chi governa al momento delle elezioni sulla base, appunto, delle scelte fatte, il che sarebbe impossibile se ogni decisione in ambito culturale dovesse essere delegata soltanto alla burocrazia. Prot. QD/2024/0004779 del 22/02/2024

Dato atto di questo e con riferimento ai paragoni tra il progetto citato beneficiario di una contribuzione diretta e gli altri progetti partecipanti agli avvisi pubblici, mi preme rilevare che si tratta di fattispecie assolutamente diverse tra di loro e analogicamente non equivalenti. Nel caso, ad esempio, dei progetti che concorrono alla sezione 2 dell’avviso pubblico dell’Estate Romana per svolgere “attività culturali da realizzarsi in aree caratterizzate per l’elevata attrattività di pubblico”, è evidente il diverso riferimento oggettivo che in questo caso è, appunto, l’elevata attrattività di determinate aree (e non l’eccezionale rilevanza pubblica del progetto in sé come nel caso dei progetti beneficiari di contribuzione diretta) e comunque, in ogni caso, anche per i progetti vincitori di tale sezione sono previsti vantaggi economici.

Ancora, un’altra differenza risiede nel fatto che per ciascuno dei progetti che concorre ad avvisi pubblici, la titolarità procedimentale non è della Giunta Capitolina ma della commissione appositamente nominata che stila la graduatoria dei vincitori all’esito di una apposita procedura amministrativa di selezione.

Tale diversità oggettiva, rilevante anche in termini dimensionali in ragione delle rispettive modalità di realizzazione, si riverbera necessariamente anche sotto il profilo del perimetro delle risorse assegnabili, le quali, nel doveroso rispetto degli stanziamenti disposti dal bilancio di Roma Capitale, sono calibrate secondo criteri esclusivamente funzionali all’incremento dell’offerta culturale pubblica della Città, in applicazione degli obiettivi stagionali di programmazione di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 85/2023.

Ancora con riferimento alle ulteriori osservazioni rivolte al progetto del “Cinema in piazza”, tengo a sottolineare che il contributo di euro 250.000,00 stanziato è finalizzato alla copertura di una parte dei costi relativi alla realizzazione di tre arene estive (quindi per euro 83.000,00 ad arena) la cui programmazione durerà circa un mese e mezzo per una media di trenta serate ad arena. È vero che le arene di cui alla sezione 3 dell’avviso pubblico dell’Estate Romana possono beneficiare di massimo euro 25.000,00 ciascuna ma è anche vero che, prendendo a riferimento le arene vincitrici dell’avviso pubblico 2023-2024, la metà di queste prevede una programmazione di circa 15 giorni (delle restanti, il 30% ha una programmazione di circa un mese). Peraltro, la stessa sezione 3 prevedeva un plafond a disposizione di euro 500.000,00 ma i progetti risultati idonei sono stati solo dieci e, pertanto, tale importo è rimasto per la metà inutilizzato.

Per quanto riguarda la lamentata diversità dei tempi di assegnazione del contributo, nel caso dei vincitori di un avviso pubblico come quello dell’Estate Romana, tale assegnazione avviene a seguito di una procedura amministrativa articolata e complessa, nella quale intervengono diverse fasi (pubblicazione dell’avviso, ammissione degli operatori, soccorso istruttorio, valutazione dei progetti da parte della commissione, verifica dei requisiti dei soggetti in graduatoria, coordinamento operativo, anche interistituzionale, ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento dei progetti, ecc.), le cui tempistiche sono, a seconda dei casi, ora incomprimibili ora imprevedibili, dipendendo anche da fattori esterni come, ad esempio, il numero dei partecipanti, la regolarità della documentazione presentata, la data dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea Capitolina che è funzionale all’assunzione di tutti gli impegni di spesa.

È evidente, quindi, che nel caso di un contributo assegnato direttamente dalla Giunta Capitolina, il percorso sia più rapido ma questo non significa né che non venga osservato, dal punto di vista amministrativo, tutto il rigore necessario per la verifica delle effettive condizioni di erogazione né che, a valle, in fase di rendicontazione e poi di liquidazione, ci siano differenze rispetto a quanto avviene per tutti gli altri progetti.

Anche i contributi assegnati direttamente a progetti di eccezionale rilevanza pubblica per la Città, infatti, sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione e, laddove richiesto, di anticipazione, al pari di tutti gli altri progetti vincitori di avvisi pubblici. Lo stesso dicasi circa la onerosità delle fidejussioni da presentare a garanzia dell’anticipazione le quali sono, da un lato, legalmente necessarie come strumento di garanzia e, dall’altro lato, non percepite evidentemente come così “scomode” se nelle procedure selettive relative al triennio 2020-2022, la percentuale di operatori che si sono avvalsi dell’anticipazione con la garanzia di una fidejussione è stata di circa il 40% del totale, fermo restando che il costo delle polizze è ammesso tra le voci inseribili nella rendicontazione (e pertanto, in un certo senso, “scaricabili”).

In ogni caso, sulle tempistiche, desidero sottolineare come, grazie all’impegno qualitativo e quantitativo assicurato dal personale del Dipartimento Attività Culturali, i tempi procedimentali tra la pubblicazione della graduatoria e la data di inizio del palinsesto, tendenzialmente costanti dal 2017 a oggi, si sono leggermente ridotti sotto questa Amministrazione. Si tratta di un dato tecnico oggettivamente riscontrabile, di certo non sufficiente da solo sul piano politico ma indicativo di una intenzione e di una direzione di marcia positiva che desidero proseguire e migliorare per venire incontro alle condivisibili richieste degli operatori e delle associazioni del settore.

I dati peraltro confortano nel senso di un miglioramento dell’operato di questa Amministrazione anche per quanto concerne i presunti “tagli cospicui” alle erogazioni di fondi assegnati tramite gli avvisi pubblici, sia che si intenda l’ammontare degli stanziamenti, sia che si intendano le eventuali riduzioni operate ad esito della rendicontazione sui contributi assegnati. Per la prima ipotesi, infatti, basti evidenziare come le risorse finora stanziate da questa Amministrazione e destinate agli avvisi pubblici si dimostrano superiori di oltre il 45% rispetto a quelle stanziate per gli stessi fini nel corrispondente periodo dalla precedente Amministrazione; per la seconda ipotesi, le riduzioni operate sui contributi concessi, che comunque dipendono esclusivamente dalla regolarità della documentazione presentata a rendicontazione o dai minori costi effettivi dei progetti rispetto ai costi previsti, sono stimabili in una misura inferiore al 2% dei contributi complessivamente erogati.

Circa il tempo di erogazione del contributo, asseritamente superiore ad un anno, mi preme precisare che ciascuna istruttoria di liquidazione è peculiare, dipendendo dalla tipologia del progetto rendicontato e da altri aspetti come la regolarità e la completezza della documentazione presentata, la tempestività di riscontro alle richieste di integrazioni istruttorie, ecc., tali da rendere difficilmente comparabili, temporalmente, i procedimenti di rendicontazione relativi a diverse progettualità. Detto ciò, sulla base di una analisi elaborata su dati di campionamento e con i limiti derivanti dalle evidenziate eterogeneità, il tempo di conclusione delle istruttorie di liquidazione del contributo (decorrente dalla data di presentazione della documentazione completa di rendicontazione) è stimabile in un trimestre, un tempo che mi pare congruo e rispettoso della professionalità di tutti i soggetti coinvolti, operatori culturali e personale del Dipartimento Attività Culturali.

Infine, voglio sottolineare la positività del dialogo che abbiamo instaurato e che mi ha portato in questa sede a rispondere alle osservazioni avanzate e che saranno certamente di stimolo per migliorare ulteriormente i tempi degli avvisi pubblici e per pensare insieme a ulteriori correttivi nella gestione dei procedimenti che li regolano. Credo sia giusto e doveroso rendere conto dell’attività portata avanti dall’Amministrazione e, per questo, sono e sarò sempre a disposizione per il confronto, nella speranza di fare sempre meglio per la nostra Città.

Con viva cordialità, Miguel Gotor

 

Riaspettando Gotor

Incontra le associazioni ma prende ancora tempo l’assessore alla Cultura di Roma Capitale. Il comunicato finale

Gotor alle associazioni: partecipate “pigliatutto”, briciole per le culture diffuse. Sui criteri dei finanziamenti diretti prende tempo. I firmatari della lettera sui fondi: incontro deludente. In una sala dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, mercoledì 21 febbraio, decine di rappresentanti di associazioni, enti, reti e strutture del settore culturale della città hanno incontrato l’assessore Miguel Gotor e srotolato una pergamena lunga tre metri. 

La pergamena riporta una lista di centinaia di “straordinari” festival, kermesse, rassegne, manifestazioni che ogni anno, e da molti anni, si svolgono a Roma grazie alla cura, all’intraprendenza e alla professionalità di un complesso e articolato ecosistema di operatori culturali: da soggetti informali a reti associative strutturate.

Il titolo dato alla pergamena, “Progetti di eccezionale rilevanza pubblica per la città”, allude alla dicitura prevista dal Regolamento sull’assegnazione diretta di fondi (Delibera Assemblea Capitolina n.82/2019) in aperta polemica con la disparità di trattamento tra chi beneficerà di finanziamenti diretti (erogati tra l’altro con netto anticipo nel caso del Cinema America) e la galassia composita di chi produce e promuove cultura nei territori contribuendo quotidianamente al benessere pubblico e alla coesione sociale.

Durante l’incontro hanno preso parola i firmatari e le firmatarie della Lettera aperta – inviata lo scorso 9 febbraio all’attenzione del Sindaco Gualtieri, della Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia e degli assessori municipali – dedicata alla questione dei fondi alla Cultura nella città di Roma e in particolare a quelli in assegnazione diretta. È evidente la delusione per un cambio di passo promesso in campagna elettorale, ma di cui non ci sono tracce in nessun processo promosso da questa amministrazione. Una su tutte la mancata implementazione del tavolo di co-programmazione previsto, per altro, non solo nel programma elettorale di Gualtieri, ma nel Codice del Terzo Settore come modalità di amministrazione condivisa.
L’assessore Gotor ha preso atto del clima di sfiducia e si è impegnato a rispondere per iscritto e nel dettaglio, entro 48 ore, a tutti i quesiti posti nella lettera aperta, tra i quali: la trasparenza sui criteri di assegnazione diretta, entità e tempistiche degli stanziamenti pubblici dedicati alla cultura, la messa a disposizione e gestione degli spazi per le iniziative artistiche, l’avviamento del tavolo di co-programmazione (il cui avviso pubblico è scaduto a luglio 2023).

Inoltre, ha ammesso il divario tra le parole d’ordine con cui la Giunta s’era proposta alla città e la centralizzazione del sistema culturale capitolino, in cui due partecipate monopolizzano buona parte delle risorse a discapito della biodiversità del tessuto delle culture diffuse e ha rivendicato, sostanzialmente, il diritto alla discrezionalità e alla responsabilità politica con cui la Giunta e il Sindaco hanno scelto di dirottare una pioggia di fondi pubblici, in assegnazione diretta, a una sola manifestazione. Al termine della riunione l’assessore s’è impegnato a portare le istanze del comparto anche all’attenzione del Sindaco con la proposta di stanziare fondi e spazi a sostegno della scena culturale diffusa. 

Come firmatari e firmatarie della lettera ci aspettavamo risposte limpide e concrete sulle questioni contingenti (assegnazioni dirette), ma anche sui temi di cui l’amministrazione è a conoscenza ormai da due anni e mezzo (spazi ridotti, risorse insufficienti, tempistiche inadatte dei bandi) e che ribadiamo incessantemente in ogni occasione e da più parti. Ci asteniamo dal giudizio prima di ricevere le risposte scritte (che riporteremo alla città) promesse entro i prossimi due giorni, ma non possiamo nascondere la nostra insoddisfazione e il nostro disappunto nel constatare ancora una volta l’immobilismo e le modalità opache di questa amministrazione.

Firmatari della lettera aperta del 9 febbraio: Arci Roma, Forum Terzo Settore Lazio, Rete P.A.C.- Performing Arts Contemporanee, CAE – Città Altra Economia, Co.sm.o – coordinamento delle scuole di musica organizzate della Regione Lazio, Kollatino Underground, Rete Caio, Daniele De Michele – Donpasta, Angelo Mai, Zalib, Nonna Roma, Margine Operativo, Luci Ombre, Artinconessione NuovaFlyer, Teatro della dodicesima, Viteculture, Muovileidee associazione culturale, Drop, Arci Pietralata, Arci Ealab, Al muretto – san lorenzo, Arci Solidarietà, Centofiori ETS, 30Formiche, Pianeta Sonoro, Stonehead, E’arrivatoGodot, Pentalfa, iMusic School Rome, APS Via Vai, Momo Edizioni, Sparwasser, La Fattorietta, Differenza Lesbica, Kokè, La città della musica, Manifesto Libri APS, Factorya APS, Musika Expo – Roma music expo, Popoff Quotidiano-Giornalismo o barbarie

Fondi alla cultura: perché dal Campidoglio tanta disparità?

Finanziamenti diretti alla Fondazione Piccolo America. Una disparità di trattamento troppo grande se paragonata all’iter dei bandi pubblici. Riequilibrare le regole è necessario: vanno rivisti i tempi di assegnazione degli spazi, gli impegni di spesa e i criteri di accesso ai fondi. Gotor batta un colpo.

Lettera aperta al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore alla Cultura Miguel Gotor, alla Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia, agli Assessori e Assessore alla Cultura dei quindici Municipi del Comune di Roma.

Mentre a livello nazionale imperversa la polemica dietro le nomine della direzione del teatro di Roma, arriva il parere positivo della commissione capitolina Cultura alla delibera che destina ulteriori 250 mila euro di contributi alla Fondazione Piccolo America, per l’edizione 2024 di “Cinema in Piazza” e l’assegnazione diretta di tre arene.

Anche se riteniamo giusto il riconoscimento e il sostegno diretto di progetti, “credibili, pubblicamente utili e ad alta affluenza di pubblico” come dichiara Miguel Gotor, ravvisiamo in primo luogo un dislivello notevole tra le risorse impegnate per la fondazione Piccolo America ed il resto della programmazione culturale di Roma.

In primo luogo la cifra assegnata. Premesso che 250mila euro sono l’equivalente di tre volte l’intero bilancio culturale annuale di gran parte dei municipi di Roma, è inevitabile confrontare questo finanziamento diretto con quelli di bandi pubblici. Uno tra tutti: il più finanziato è quello dell’estate romana su cui l’attuale assessorato ha investito due milioni di euro a fronte di centinaia di progetti presentati. Rileviamo che l’Estate Romana non prevede finanziamenti superiori ai 38 mila euro per singolo evento nella sezione 1. Le arene cinematografiche in estate (sezione 3 estate romana) possono accedere ad un finanziamento complessivo di 500.000 euro su tutta Roma e non superiore ai 25mila euro per singola arena.

Se ad essere finanziato nel caso di “cinema in piazza” è quasi il 50% dell’intera manifestazione, nel caso di altre kermesse di medie proporzioni stiamo a meno del 10%. Fermi restando interventi a finanziamento diretto di eventi che l’amministrazione ritiene rilevanti e ad alto impatto, ci chiediamo da un lato quale sia il metro di giudizio per definire un evento rilevante e strategico così da poter permettere a tutti di concorrere a tale obiettivo e dall’altro come mai un’intera sezione (la 2) del bando di estate romana connotata per “alta attrattività di pubblico” non abbia nessun finanziamento? delle due, una. Altro disequilibrio enorme sta nei tempi di assegnazione. L’ ultimo bando dell’Estate Romana – il primo della giunta Gualtieri – è stato assegnato a giugno a fronte di iniziative che dovevano inaugurarsi lo stesso mese, mentre in questo caso assistiamo ad una corretta solerzia nell’impegnare fondi e assegnazioni di spazi in netto anticipo per permettere di comporre un cartellone di qualità con tempi adeguati. Se gennaio è un tempo congruo per una manifestazione cinematografica, che dire di eventi artistici che devono confermare impegni contrattuali con le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo di rilievo nazionale e internazionale?

Le regole dei bandi per accedere agli anticipi inoltre – lo sa bene chi partecipa – sono regole di rendicontazione rigidissime e severe ed è lecito chiedersi se valgono le stesse in caso di assegnazioni dirette. Inoltre come gli operatori culturali sanno: le erogazioni di fondi nel caso di eventi assegnati tramite bando subiscono tagli cospicui e le erogazioni non arrivano prima di un anno; l’anticipo è previsto solo sottoscrivendo fideiussioni spesso troppo onerose a cui molti operatori non possono accedere obbligandoli ad anticipare l’intera somma.

Aggiungiamo che questa disparità appare ancora più lampante se si guarda alla quantità di spazi sociali e culturali, autogestiti collettivamente, molti assegnati con la delibera 26 del 1995, la cui attività si basa per lo più sul lavoro volontario e che da anni animano la città di Roma. Non solo infatti, nella maggior parte dei casi, non hanno mai ricevuto alcun finanziamento pubblico (figuriamoci diretto!), non solo non sono stati sostenuti dalle amministrazioni cittadine che si sono succedute, ma, al contrario hanno subito repressioni in varie forme dalle stesse. Un vero e proprio paradosso.

Con che spirito infine gli altri operatori culturali devono quest’anno entrare nel ginepraio dei bandi comunali e municipali della prossima estate e delle successive? Decine di manifestazioni senza certezza sui tempi di assegnazione e con briciole di finanziamento come possono concorrere e divenire “rilevanti” per accedere a fondi e assegnazioni dirette, con una tale disparità di trattamento?

Riteniamo in conclusione che questo approccio va contro tutti i principi sostenuti dal Sindaco Gualtieri nel suo programma per il rilancio culturale di Roma: la diffusione omogenea della proposta culturale nella città , il decentramento dei fondi, la città dei 15 minuti, la democratizzazione dell’accesso ai finanziamenti.

Arci Roma

 

per aderire comunicazioneroma@arci.it

Adesioni Reti: (in aggiornamento) 

Forum Terzo Settore Lazio
Rete P.A.C.- Performing Arts Contemporanee
CAE – Città Altra Economia
Co.sm.o – coordinamento delle scuole di musica organizzate della Regione Lazio

Adesioni singole realtà:  

Kollatino Underground
Rete Caio
Daniele De Michele – Donpasta
Angelo Mai
Zalib
Nonna Roma
Margine Operativo
Luci Ombre
Artinconessione NuovaFlyer
Teatro della dodicesima
Viteculture
Muovileidee associazione culturale
Drop
Arci Pietralata
Arci Ealab
Il muretto – san lorenzo
Arci Solidarietà
Centofiori ETS
30Formiche
Pianeta Sonoro
Stonehead
E’arrivatoGodot
Pentalfa
iMusic School Rome
APS Via Vai
Momo Edizioni
Sparwasser
La Fattorietta
Differenza Lesbica
Kokè
La città della musica
Manifesto Libri APS
Factorya APS
Musika Expo – Roma music expo
Popoff Quotidiano-Giornalismo o barbarie

Genocidio, quello che L’Aja ha chiesto con urgenza a Israele

Il testo integrale dell’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia del 26 gennaio 2024

Sono sei le misure cautelative e urgenti che la Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha imposto a Israele, nel caso che lo vede accusato di “genocidio” da parte del Sudafrica. Pretoria, infatti, ha chiesto l’intervento della Corte internazionale di giustizia dell’Aja, il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, per le violazioni di Israele della Convenzione sul genocidio del 1948. Nell’istanza presentata a dicembre ne aveva chieste 9, tra cui quella – per ora disattesa – di un cessate il fuoco immediato nella Striscia.

Nella sua argomentazione, il Sudafrica ha fatto riferimento a 75 anni di Nakba, a 56 di occupazione militare israeliana e a 16 anni di assedio della Striscia. La decisione della Corte Internazionale è storica perché riconosce la fondatezza delle accuse che muovono anche milioni di persone partecipanti alle manifestazioni in tutto in mondo indette dalla diaspora palestinese e delle reti solidali con la causa della Palestina.

Vuol dire che la strage in corso a Gaza è una violazione del diritto umanitario internazionale e che il silenzio dei governi occidentali, con pochissime eccezioni, è complicità dovuta a inconfessabili interessi economici e all’indifferenza per la sofferenza di milioni di persone.  Tutto ciò in un momento storico in cui la Corte internazionale di giustizia ha anche la responsabilità di confermare se il diritto internazionale esiste ancora e se vale alla stessa maniera per tutti i Paesi, del Nord e del Sud del mondo. La straordinaria partecipazione del pubblico alle udienze e l’attenzione mediatica rivelano che mai uno strumento del diritto internazionale ha avuto tanto sostegno e popolarità. Il parere della Corte è giuridicamente vincolante. Il problema è effettivamente di esecuzione: nel caso di un cessate il fuoco, se non fosse Israele ad attuarlo, dovrebbe intervenire il Consiglio di sicurezza. E gli strumenti della mobilitazione dal basso sarebbero più preziosi che mai per smuovere la comunità internazionale.

In allegato e in coda a questa nota, pubblichiamo il testo integrale dell’ordinanza perché resti una traccia intelligibile di questo documento. In sintesi ecco cosa hanno deciso i giudici dell’Aja:

1 – Israele, in base agli obblighi che gli derivano dalla Convenzione contro il genocidio, deve “prendere tutte le misure in suo potere per prevenire tutte le azioni” che possano essere considerate “genocidio” nei confronti dei palestinesi di Gaza, cioè  “commesse nell’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo in quanto tale”. E in particolare: “uccidere membri del gruppo; causare danni fisici o mentali ai membri del gruppo; infliggere intenzionalmente al gruppo condizioni di vita che portino alla sua distruzione fisica totale o parziale; ostacolare le nascite all’interno del gruppo”.

2 – Israele deve assicurarsi, “con effetto immediato, che il suo esercito non commetta nessuna di queste azioni”.

3 – Israele deve prendere tutte le misure in suo potere per “prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere il genocidio dei membri del gruppo dei palestinesi della Striscia”.    4 – Israele deve prendere immediate misure effettive per permettere la fornitura di servizi di base e di aiuto umanitario richiesti con “la massima urgenza” al fine “di rimediare alle difficili condizioni di vita a cui sono sono sottoposti i palestinesi di Gaza”.

5 – Israele deve “prevenire la distruzione e assicurare la conservazione degli elementi di prova” relativi alle accuse di genocidio.

6 – La Corte ha inoltre chiesto a Israele di “fornire un rapporto sulle misure intraprese per eseguire l’ordinanza entro un mese. Il rapporto sarà  poi comunicato al Sudafrica, che avrà la possibilità  di sottomettere alla Corte le sue osservazioni in merito”.    Infine, i giudici hanno ritenuto “necessario sottolineare che tutte le parti in conflitto nella Striscia di Gaza devono rispettare il diritto internazionale umanitario”.

La Corte si è detta anche “gravemente preoccupata dalla sorte degli ostaggi rapiti nell’attacco del 7 ottobre e trattenuti da allora da Hamas e da altri gruppi armati, chiedendone la liberazione immediata e incondizionata”.

 

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA ANNO 2024 26 Gennaio Elenco Generale N. 192

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI/ ORDINANZA

Presenti: Presidente DONOGHUE; Vicepresidente GEVORGIAN; Giudici TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, XUE, SEBUTINDE, BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, CHARLESWORTH, BRANT; Giudici ad hoc BARAK, MOSENEKE; Segretario GAUTIER.

La Corte Internazionale di Giustizia, Composta come sopra, Dopo deliberazione, Considerando gli Articoli 41 e 48 dello Statuto della Corte e gli Articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte, Emette la seguente ordinanza:

1. Il 29 dicembre 2023, la Repubblica del Sud Africa (di seguito “Sud Africa”) ha presentato presso il Registro della Corte una domanda di avvio di procedimento contro lo Stato di Israele (di seguito “Israele”) riguardante presunte violazioni nella Striscia di Gaza degli obblighi derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (di seguito la “Convenzione sul genocidio” o la “Convenzione”).

2. A conclusione della sua domanda, il Sud Africa “chiede rispettosamente alla Corte di giudicare e dichiarare:

(1) che la Repubblica del Sud Africa e lo Stato di Israele hanno ciascuno il dovere di agire conformemente ai loro obblighi derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, riguardo ai membri del gruppo palestinese, adottando tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per prevenire il genocidio; e

(2) che lo Stato di Israele:

(a) ha violato e continua a violare i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, in particolare gli obblighi previsti dall’Articolo I, letti in combinazione con l’Articolo II, e gli Articoli III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V e VI;

(b) deve immediatamente cessare qualsiasi atto e misura in violazione di tali obblighi, compresi atti o misure che potrebbero causare la morte o il proseguimento della morte di palestinesi, o provocare o continuare a provocare gravi danni fisici o mentali ai palestinesi o infliggere deliberatamente al loro gruppo, o continuare a infliggere al loro gruppo, condizioni di vita atte a provocarne la distruzione fisica totale o parziale, e rispettare appieno i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, in particolare gli obblighi previsti dagli Articoli I, III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V e VI;

(c) deve garantire che le persone che commettono il genocidio, cospirano per commettere il genocidio, incitino direttamente e pubblicamente al genocidio, tentino di commettere il genocidio e siano complici nel genocidio contrari agli Articoli I, III (a), III (b), III (c), III (d) e III (e) siano punite da un tribunale nazionale o internazionale competente, come richiesto dagli Articoli I, IV, V e VI;

(d) a tal fine e per ottemperare a tali obblighi derivanti dagli Articoli I, IV, V e VI, deve raccogliere e conservare le prove e garantire, consentire e/o non impedire direttamente o indirettamente la raccolta e la conservazione delle prove di atti genocidi commessi contro i palestinesi a Gaza, compresi i membri del gruppo sfollati da Gaza;

(e) deve adempiere agli obblighi di riparazione nell’interesse delle vittime palestinesi, compresi ma non limitato a consentire il ritorno sicuro e dignitoso dei palestinesi costretti al riparo e/o rapiti alle loro case, il rispetto dei loro pieni diritti umani e la protezione da ulteriori discriminazioni, persecuzioni e altri atti correlati, e provvedere alla ricostruzione di ciò che ha distrutto a Gaza, in conformità con l’obbligo di prevenire il genocidio ai sensi dell’Articolo I; e

(f) deve offrire assicurazioni e garanzie di non-ripetizione delle violazioni della Convenzione sul genocidio, in particolare gli obblighi previsti dagli Articoli I, III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V e VI.”

3. Nella sua domanda, il Sud Africa cerca di fondare la giurisdizione della Corte sull’Articolo 36, paragrafo 1, dello Statuto della Corte e sull’Articolo IX della Convenzione sul genocidio.

4. La domanda conteneva una richiesta per l’adozione di misure cautelari presentata con riferimento all’Articolo 41 dello Statuto e agli Articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte.

5. Alla fine della sua richiesta, il Sud Africa ha chiesto alla Corte di adottare le appresso indicate misure cautelari:

“(1) Lo Stato di Israele sospenda immediatamente le sue operazioni militari nella Striscia di Gaza.

(2) Lo Stato di Israele assicuri che qualsiasi unità militare o irregolare armata che possa essere diretta, sostenuta o influenzata da esso, così come qualsiasi organizzazione e persona che possano essere soggette al suo controllo, direzione o influenza, non intraprendano alcuna azione a favore delle operazioni militari menzionate [in] al punto (1) sopra.

(3) La Repubblica del Sud Africa e lo Stato di Israele ciascuno, in conformità ai loro obblighi derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, riguardo al popolo palestinese, adottino tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per prevenire il genocidio.

(4) Lo Stato di Israele, in conformità ai suoi obblighi derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, riguardo al popolo palestinese come gruppo protetto dalla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, cessi dalla commissione di qualsiasi atto nell’ambito dell’Articolo II della Convenzione, in particolare:

(a) uccisione di membri del gruppo;

(b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;

(c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita atte a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; e

(d) imporre misure intese a prevenire nascite all’interno del gruppo.

(5) Lo Stato di Israele, ai sensi del punto (4) (c) sopra, riguardo ai palestinesi, cessi e adotti tutte le misure a sua disposizione, compresa l’annullamento di ordini rilevanti, restrizioni e/o divieti, per prevenire:

(a) l’espulsione e il displacement forzato dalle loro case;

(b) la privazione di:

(i) accesso a cibo e acqua adeguati;

(ii) accesso all’assistenza umanitaria, compreso l’accesso a carburante adeguato, rifugi, vestiti, igiene e igiene ambientale;

(iii) forniture e assistenza mediche; e

(c) la distruzione della vita palestinese a Gaza.

(6) Lo Stato di Israele, riguardo ai palestinesi, assicuri che la sua forza militare, così come qualsiasi unità armata irregolare o individui che possono essere diretti, sostenuti o influenzati da essa e qualsiasi organizzazione e persone che possono essere soggette al suo controllo, direzione o influenza, non commettano alcun atto descritto in (4) e (5) sopra, o si impegnino in incitamento diretto e pubblico al genocidio, cospirazione per commettere il genocidio, tentativo di commettere il genocidio, o complicità nel genocidio, e in quanto si impegnino in tali atti, che siano intrapresi passi verso la loro punizione ai sensi degli Articoli I, II, III e IV della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.

(7) Lo Stato di Israele adotti misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti nell’ambito dell’Articolo II della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio; a tal fine, lo Stato di Israele non agisca per negare o limitare in altro modo l’accesso a missioni di accertamento dei fatti, mandati internazionali e ad altri organismi a Gaza per assistere nel garantire la conservazione e la ritenzione di dette prove.

(8) Lo Stato di Israele presenti una relazione alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione a questo Ordine entro una settimana, a partire dalla data di questo Ordine, e successivamente a intervalli regolari come la Corte ordinerà, fino a quando una decisione finale sulla questione sarà resa dalla Corte.

(9) Lo Stato di Israele si astenga da qualsiasi azione e garantisca che non venga intrapresa alcuna azione che possa aggravare o estendere la controversia davanti alla Corte o renderla più difficile da risolvere.”

6. Il Vicesegretario ha comunicato immediatamente al Governo di Israele la domanda contenente la richiesta di misure cautelari, in conformità all’Articolo 40, paragrafo 2, dello Statuto della Corte e all’Articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento della Corte. Ha anche informato il Segretario Generale delle Nazioni Unite della presentazione da parte del Sud Africa della domanda e della richiesta di misure cautelari.

7. In attesa della notifica prevista dall’Articolo 40, paragrafo 3, dello Statuto della Corte, il Vicesegretario ha informato tutti gli Stati autorizzati a comparire davanti alla Corte della presentazione della domanda e della richiesta di misure cautelari con una lettera datata 3 gennaio 2024.

8. Poiché la Corte non includeva tra i giudici nessun rappresentante della nazionalità di entrambe le Parti, ciascuna Parte ha proceduto ad esercitare il diritto conferito dall’Articolo 31 dello Statuto della Corte di scegliere un giudice ad hoc per sedere nel caso. Il Sud Africa ha scelto il Signor Dikgang Ernest Moseneke e Israele il Signor Aharon Barak.

9. Con lettere datate 29 dicembre 2023, il Vicesegretario ha informato le Parti che, ai sensi dell’Articolo 74, paragrafo 3, del suo Regolamento, la Corte aveva fissato le date dell’11 e del 12 gennaio 2024 per le udienze orali sulla richiesta di indicazione di misure cautelari.

10. Nelle udienze pubbliche, le osservazioni orali sulla richiesta di indicazione di misure cautelari sono state presentate da:

Per conto del Sud Africa: Sua Eccellenza Vusimuzi Madonsela, Sua Eccellenza Ronald Lamola, Sig.ra Adila Hassim, Signor Tembeka Ngcukaitobi, Signor John Dugard, Signor Max du Plessis, Sig.ra Blinne Ní Ghrálaigh, Signor Vaughan Lowe.

Per conto di Israele: Signor Tal Becker, Signor Malcolm Shaw, Sig.ra Galit Raguan, Signor Omri

I. INTRODUZIONE

14. La Corte inizia ricordando il contesto attuale in cui il presente caso è giunto davanti a essa. Il 7 ottobre 2023, Hamas e altri gruppi armati presenti nella Striscia di Gaza hanno compiuto un attacco in Israele, uccidendo più di 1.200 persone, ferendone migliaia e rapendo circa 240 persone, molte delle quali sono ancora tenute in ostaggio. In seguito a questo attacco, Israele ha avviato un’operazione militare su larga scala a Gaza, per terra, aria e mare, causando massicce perdite civili, estese distruzioni delle infrastrutture civili e lo sfollamento della stragrande maggioranza della popolazione di Gaza (vedi paragrafo 46 qui sotto). La Corte è profondamente consapevole dell’estensione della tragedia umana che si sta svolgendo nella regione ed è profondamente preoccupata per la continua perdita di vite e le sofferenze umane.

15. Il conflitto in corso a Gaza è stato affrontato nel contesto di diversi organi e agenzie specializzate delle Nazioni Unite. In particolare, sono state adottate risoluzioni dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (vedi la risoluzione A/RES/ES-10/21 adottata il 27 ottobre 2023 e la risoluzione A/RES/ES-10/22 adottata il 12 dicembre 2023) e dal Consiglio di Sicurezza (vedi la risoluzione S/RES/2712 (2023) adottata il 15 novembre 2023 e la risoluzione S/RES/2720 (2023) adottata il 22 dicembre 2023), che si riferiscono a molti aspetti del conflitto. Tuttavia, la portata del presente caso sottoposto alla Corte è limitata, poiché il Sudafrica ha avviato queste procedura in relazione alla Convenzione contro il Genocidio

II. PRIMA FACIE JURISDICTION

1. Osservazioni preliminari

16. La Corte può adottare misure cautelari se le allegazioni disposte dal richiedente appaiono suffficienti, prima facie, a fornire una base sulla quale potrebbe fondarsi la propria giurisdizione, ma non è tenuta a statuire in modo definitivo sulla giurisdizione per quanto riguarda il merito della causa (vedi Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure cautelari, Ordine del 16 marzo 2022, Rapporti C.I.J. 2022 (I), pp. 217-218, para. 24).

17. Nel presente caso, il Sudafrica fa derivare la giurisdizione della Corte dall’articolo 36, paragrafo 1, dello Statuto della Corte e sull’articolo IX della Convenzione sul genocidio (vedi paragrafo 3 qui sopra). La Corte deve quindi prima determinare se tali disposizioni conferiscono ad essa, prima facie, la giurisdizione per pronunciarsi sul merito della causa, consentendole, se le altre condizioni necessarie sono soddisfatte, di adottare misure cautelari.

18. L’articolo IX della Convenzione sul genocidio prevede:

“Le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione, all’applicazione o all’adempimento della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per il genocidio o per uno qualsiasi degli altri atti enumerati all’articolo III, devono essere sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia.”

19. Il Sudafrica e Israele sono parti contraenti della Convenzione sul genocidio. Israele ha depositato il suo strumento di ratifica il 9 marzo 1950 e il Sudafrica ha depositato il suo strumento di adesione il 10 dicembre 1998. Nessuna delle Parti ha presentato una riserva all’articolo IX o a qualsiasi altra disposizione della Convenzione.

2. Esistenza di una controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione o all’adempimento della Convenzione sul genocidio

20. L’articolo IX della Convenzione sul genocidio subordina la giurisdizione della Corte all’esistenza di una controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione o all’adempimento della Convenzione. Una controversia è “un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, un conflitto di opinioni giuridiche o di interessi” tra le parti (Concessioni della Palestina a Mavrommatis, Sentenza n. 2, 1924, C.P.I.J., Serie A, n. 2, p. 11). Affinché esista una controversia, “deve essere dimostrato che la pretesa di una parte è positivamente contrapposta a quella dell’altra” (Sud Africa (Etiopia c. Sud Africa; Liberia c. Sud Africa), Obiezioni Preliminari, Sentenza, Rapporti C.I.J. 1962, p. 328). Le due parti devono “‘avere opinioni chiaramente opposte sulla questione dell’esecuzione o della non esecuzione di certi’ obblighi internazionali” (Violazioni Presunte dei Diritti Sovrani e degli Spazi Marittimi nel Mar dei Caraibi (Nicaragua c. Colombia), Obiezioni Preliminari, Sentenza, Rapporti C.I.J. 2016 (I), p. 26, para. 50, citando Interpretazione dei Trattati di Pace con Bulgaria, Ungheria e Romania, Prima Fase, Parere Consultivo, Rapporti C.I.J. 1950, p. 74). Per determinare se esista una controversia nel presente caso, la Corte non può limitarsi a notare che una delle Parti sostiene che la Convenzione si applica, mentre l’altra lo nega (vedi Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure cautelari, Ordine del 16 marzo 2022, Rapporti C.I.J. 2022 (I), pp. 218-219, para. 28).

21. Dal momento che il Sudafrica ha invocato come base della giurisdizione della Corte la clausola compromissoria della Convenzione sul genocidio, la Corte deve anche accertare, nella fase attuale delle procedure, se sembra che gli atti e le omissioni lamentati dal richiedente siano suscettibili di rientrare nel campo di applicazione di tale convenzione ratione materiae (vedi Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure cautelari, Ordine del 16 marzo 2022, Rapporti C.I.J. 2022 (I), p. 219, para. 29).

* *

22. Il Sudafrica sostiene che esiste una controversia con Israele relativa all’interpretazione, all’applicazione e all’adempimento della Convenzione sul genocidio. Afferma che, prima di presentare la sua Domanda, il Sudafrica ha ripetutamente ed urgentemente espresso le sue preoccupazioni, in dichiarazioni pubbliche e in vari contesti multilaterali, tra cui il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che le azioni di Israele a Gaza costituiscono genocidio contro il popolo palestinese. In particolare, come indicato in una dichiarazione stampa emessa il 10 novembre 2023 dal Dipartimento delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione del Sudafrica, il Direttore Generale del Dipartimento ha incontrato l’Ambasciatore di Israele in Sudafrica il 9 novembre 2023 e gli ha comunicato che, mentre il Sudafrica “condannava gli attacchi contro i civili da parte di Hamas”, considerava la risposta di Israele all’attacco del 7 ottobre 2023 illegale e intendeva deferire la situazione in Palestina alla Corte Penale Internazionale, chiedendo un’indagine sulla leadership di Israele per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Inoltre, alla decima sessione di emergenza speciale ripresa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2023, presso la quale Israele era rappresentato, il rappresentante del Sudafrica alle Nazioni Unite ha dichiarato specificamente che “gli eventi degli ultimi sei settimane a Gaza hanno dimostrato che Israele sta agendo contrariamente ai suoi obblighi in base alla Convenzione sul genocidio”. Il Sudafrica ritiene che la controversia tra le Parti si fosse già cristallizzata in quel momento. Secondo il Sudafrica, Israele ha negato l’accusa di genocidio in un documento pubblicato dal suo Ministero degli Affari Esteri il 6 dicembre 2023 e aggiornato l’8 dicembre 2023, intitolato “Conflitto Hamas-Israele 2023: Domande Frequenti”, affermando in particolare che “l’accusa di genocidio contro Israele è non solo completamente infondata sotto il profilo dei fatti e del diritto, ma è moralmente ripugnante”. Il richiedente menziona anche che, il 21 dicembre 2023, il Dipartimento delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione del Sudafrica ha inviato una Nota Verbale all’Ambasciata di Israele a Pretoria. Sostiene che, in questa Nota Verbale, ha ribadito la sua opinione che gli atti di Israele a Gaza costituiscano genocidio e che il Sudafrica fosse obbligato a impedire che si commettesse il genocidio. Il richiedente afferma che Israele ha risposto con una Nota Verbale datata 27 dicembre 2023. Sostiene tuttavia che Israele, in quella Nota Verbale, non ha affrontato le questioni sollevate dal Sudafrica.

23. Il richiedente sostiene inoltre che almeno alcuni, se non tutti, gli atti compiuti da Israele a Gaza, a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023, rientrano nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio. Afferma che, contrariamente all’articolo I della Convenzione, Israele “ha perpetrato e sta perpetrando atti genocidi identificati nell’articolo II” della Convenzione e che “Israele, i suoi funzionari e/o agenti, hanno agito con l’intenzione di distruggere i palestinesi a Gaza, parte di un gruppo protetto ai sensi della Convenzione sul genocidio”. Gli atti in questione, secondo il Sudafrica, includono l’uccisione di palestinesi a Gaza, il cagionare loro gravi danni fisici e mentali, infliggere loro condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica e lo sfollamento forzato delle persone a Gaza. Il Sudafrica sostiene inoltre che Israele “ha… omesso di prevenire o di punire: genocidio, cospirazione per commettere genocidio, incitamento diretto e pubblico al genocidio, tentato genocidio e complicità in genocidio, contrariamente agli articoli III e IV della Convenzione sul genocidio”.

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23. Israele sostiene che il Sud Africa non sia riuscito a dimostrare la giurisdizione primafacie della Corte ai sensi dell’articolo IX della Convenzione sul genocidio. Sostiene innanzitutto che non vi è alcuna controversia tra le Parti poiché il Sud Africa non ha concesso a Israele un’opportunità ragionevole di rispondere alle accuse di genocidio prima che il Sud Africa presentasse la sua domanda. Israele sostiene che, da un lato, le dichiarazioni pubbliche del Sud Africa che accusano Israele di genocidio e il rinvio della situazione in Palestina alla Corte penale internazionale e, dall’altro lato, il documento pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri israeliano, non indirizzato direttamente o anche indirettamente al Sud Africa, non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di una “opposizione positiva” di vedute, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte. Il convenuto sottolinea che, nella Nota Verbale dell’Ambasciata di Israele a Pretoria al Dipartimento delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione del Sud Africa, datata 27 dicembre 2023, in risposta alla Nota Verbale del Sud Africa, datata 21 dicembre 2023, Israele aveva proposto un incontro tra le Parti per discutere delle questioni sollevate dal Sud Africa, ma sostiene che questo tentativo di aprire un dialogo è stato ignorato dal Sud Africa al momento opportuno. Israele ritiene che le affermazioni unilaterali del Sud Africa contro Israele, in assenza di qualsiasi interazione bilaterale tra i due Stati prima della presentazione della domanda, non siano sufficienti a stabilire l’esistenza di una controversia ai sensi dell’articolo IX della Convenzione sul genocidio.

24. Israele sostiene inoltre che gli atti di cui si lamenta il Sud Africa non sono in grado di rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio perché non è stata provata, nemmeno su una base primafacie, l’intenzione specifica necessaria di distruggere, in tutto o in parte, il popolo palestinese come tale. Secondo Israele, in seguito alle atrocità commesse il 7 ottobre 2023, di fronte agli attacchi indiscriminati con razzi da parte di Hamas contro Israele, ha agito con l’intenzione di difendersi, di porre fine alle minacce e di liberare gli ostaggi. Israele aggiunge inoltre che le sue pratiche di riduzione del danno civile e di facilitazione dell’assistenza umanitaria dimostrano l’assenza di qualsiasi intento genocida. Israele afferma che una revisione attenta delle decisioni ufficiali in relazione al conflitto a Gaza prese dalle autorità competenti in Israele dall’inizio della guerra, in particolare le decisioni del Comitato Ministeriale per gli Affari della Sicurezza Nazionale e del Gabinetto di Guerra, così come quelle della Direzione Operazioni delle Forze di Difesa di Israele, mostra l’enfasi posta sulla necessità di evitare danni ai civili e di facilitare l’aiuto umanitario. Secondo Israele, ciò dimostra chiaramente che tali decisioni erano prive di intento genocida.

25. La Corte richiama che, ai fini della decisione sulla presenza di una disputa tra le Parti al momento della presentazione della domanda, tiene conto in particolare di qualsiasi dichiarazione o documento scambiato tra le Parti, nonché di qualsiasi scambio avvenuto in contesti multilaterali. In tal modo, presta particolare attenzione all’autore della dichiarazione o del documento, al destinatario effettivo o previsto e al suo contenuto. L’esistenza di una disputa è una questione di determinazione oggettiva da parte del Tribunale; è una questione di sostanza, e non una questione di forma o procedura (vedi Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Provvedimenti provvisori, Ordine del 16 marzo 2022, C.I.J. Reports 2022 (I), pp. 220-221, para. 35).

26. La Corte nota che il Sudafrica ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in vari contesti multilaterali e bilaterali in cui ha espresso la sua opinione che, alla luce della natura, portata ed entità delle operazioni militari di Israele a Gaza, le azioni di Israele costituiscano violazioni degli obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio. Ad esempio, alla decima sessione straordinaria di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2023, alla quale Israele era rappresentato, il rappresentante del Sudafrica alle Nazioni Unite dichiarò che “gli eventi degli ultimi sei settimane a Gaza hanno illustrato che Israele sta agendo contrariamente ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio”. Il Sudafrica ha ricordato questa dichiarazione nella sua Nota Verbale del 21 dicembre 2023 all’Ambasciata di Israele a Pretoria.

27. La Corte nota che Israele ha respinto qualsiasi accusa di genocidio nel contesto del conflitto a Gaza in un documento pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri israeliano il 6 dicembre 2023, successivamente aggiornato e riprodotto sul sito delle Forze di Difesa israeliane il 15 dicembre 2023 con il titolo “La guerra contro Hamas: risposta alle tue domande più pressanti”, affermando che “[l’] accusa di genocidio contro Israele non è solo completamente infondata dal punto di vista dei fatti e del diritto, è moralmente ripugnante”. Nel documento, Israele ha anche dichiarato che “[l’] accusa di genocidio… non è solo legalmente e fattualmente incoerente, è oscena” e che non vi era “alcun… valido fondamento, in fatto o diritto, per l’accusa scandalosa di genocidio”.

28. In luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le Parti sembrino avere opinioni chiaramente opposte sulla questione se determinati atti o omissioni presumibilmente commessi da Israele a Gaza costituiscano violazioni da parte di quest’ultimo degli obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio. La Corte trova che gli elementi sopra menzionati siano sufficienti, in questa fase, per stabilire, a prima vista, l’esistenza di una disputa tra le Parti relativa all’interpretazione, applicazione o adempimento della Convenzione sul genocidio.

29. Per quanto riguarda la questione se gli atti e le omissioni lamentati dal richiedente sembrano essere in grado di rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio, la Corte richiama che il Sudafrica ritiene che Israele sia responsabile di commettere genocidio a Gaza e di non aver impedito e punito atti genocidi. Il Sudafrica sostiene che Israele ha anche violato altri obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, compresi quelli riguardanti la “congiura per commettere genocidio, istigazione diretta e pubblica al genocidio, tentato genocidio e complicità in genocidio”.

30. Nella fase attuale del procedimento, la Corte non è tenuta a verificare se siano avvenute violazioni degli obblighi di Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio. Una tale constatazione potrebbe essere fatta dalla Corte solo nella fase dell’esame del merito del presente caso. Come già notato (vedi paragrafo 20 sopra), nella fase della decisione di una richiesta di provvedimenti provvisori, il compito della Corte è stabilire se gli atti e le omissioni lamentati dal richiedente sembrano essere in grado di rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio (cfr. Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Provvedimenti provvisori, Ordine del 16 marzo 2022, C.I.J. Reports 2022 (I), p. 222, para. 43). Secondo la Corte, almeno alcuni degli atti e delle omissioni che il Sudafrica afferma siano stati commessi da Israele a Gaza sembrano essere in grado di rientrare nelle disposizioni della Convenzione.

3. Conclusioni sulla giurisdizione prima facie

31. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che, prima facie, ha giurisdizione ai sensi dell’articolo IX della Convenzione sul genocidio per esaminare il caso.

32. Data la conclusione sopraesposta, la Corte ritiene che non può accogliere la richiesta di Israele di rimuovere il caso dalla Lista generale.

III. LEGITTIMAZIONE DEL SUDAFRICA

33. La Corte osserva che il Convenuto non ha contestato la legittimazione dell’Attore nel presente procedimento. Ricorda che, nel caso relativo alla domanda di applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar) in cui è stato invocato anche l’articolo IX della Convenzione sul genocidio, ha osservato che tutti gli Stati parti alla Convenzione hanno un interesse comune a garantire la prevenzione, la repressione e la punizione del genocidio, impegnandosi a adempiere agli obblighi contenuti nella Convenzione. Un tale interesse comune implica che gli obblighi in questione sono dovuti da uno Stato parte a tutti gli altri Stati parti alla convenzione pertinente; sono obblighi erga omnes partes, nel senso che ogni Stato parte ha un interesse al loro rispetto in qualsiasi caso. L’interesse comune nel rispetto degli obblighi pertinenti ai sensi della Convenzione sul genocidio implica che ogni Stato parte, senza distinzione, ha il diritto di invocare la responsabilità di un altro Stato parte per una presunta violazione dei suoi obblighi erga omnes partes in base alla Convenzione e di portare a termine tale violazione (Domanda di applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), eccezioni preliminari, sentenza, C.I.J. Reports 2022 (II), pp. 516-517, paras. 107-108 e 112).

  • La Corte conclude, prima facie, che il Sudafrica ha legittimazione per sottoporre a esso la disputa con Israele riguardante presunte violazioni degli obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio.

IV. I DIRITTI LA CUI PROTEZIONE È RICHIESTA E IL COLLEGAMENTO TRA TALI DIRITTI E LE MISURE RICHIESTE

35. Il potere della Corte di adottare provvedimenti cautelari  ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto ha come oggetto la conservazione dei rispettivi diritti sostenuti dalle parti in una causa, in attesa della sua decisione sui meriti della stessa. Ne consegue che la Corte deve preoccuparsi di preservare mediante tali misure i diritti che potrebbero essere successivamente giudicati appartenere a una delle parti. Pertanto, la Corte può esercitare questo potere solo se è convinta che i diritti affermati dalla parte che richiede tali misure siano almeno plausibili (vedi, ad esempio, Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Provvedimenti provvisori, Ordine del 16 marzo 2022, C.I.J. Reports 2022 (I), p. 223, para. 50).

36. In questa fase del procedimento, tuttavia, la Corte non è chiamata a statuire definitivamente se i diritti per cui il Sud Africa invoca protezione esistano. Deve solo decidere se i diritti sostenuti dal Sudafrica, e per i quali si sta cercando protezione, siano plausibili. Inoltre, deve esistere un collegamento tra i diritti la cui protezione è richiesta e le misure cautelari richieste (Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Provvedimenti provvisori, Ordine del 16 marzo 2022, C.I.J. Reports 2022 (I), p. 224, para. 51).

37. Il Sudafrica sostiene voler tutelare i diritti dei palestinesi a Gaza, così come i propri diritti in base alla Convenzione sul genocidio. Fa riferimento al diritto dei palestinesi nella Striscia di Gaza di essere protetti da atti di genocidio, tentato genocidio, istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio, complicità in genocidio e cospirazione per commettere genocidio. L’Attore sostiene che la Convenzione vieta la distruzione di un gruppo o parte di esso e afferma che i palestinesi nella Striscia di Gaza, a causa della loro appartenenza a un gruppo, “sono protetti dalla Convenzione, così come lo è il gruppo stesso”. Il Sudafrica sostiene anche di cercare di proteggere il proprio diritto a garantire il rispetto della Convenzione sul genocidio. Il Sudafrica sostiene che i diritti in questione sono “almeno plausibili”, poiché sono “basati su un’interpretazione possibile” della Convenzione sul genocidio.

38. Il Sudafrica sostiene che le prove prodotte alla Corte “mostrano in modo incontrovertibile un modello di condotta e dolo che giustifica una verosimile accusa di atti genocidi”. Afferma, in particolare, la commissione degli atti seguenti con l’intento genocida: uccisioni, causare gravi lesioni fisiche e mentali, infliggere al gruppo condizioni di vita atte a portare alla sua distruzione fisica totale o parziale, e imporre misure intese a prevenire le nascite all’interno del gruppo. Secondo il Sudafrica, l’intento genocida è evidente dal modo in cui viene condotto l’attacco militare di Israele, dal chiaro modello di condotta di Israele a Gaza e dalle dichiarazioni fatte dagli ufficiali israeliani in relazione all’operazione militare nella Striscia di Gaza. L’Attore sostiene anche che “l’intenzionale omissione del governo di Israele di

39. Israel afferma che, nella fase delle misurecautelari, la Corte deve stabilire che i diritti reclamati dalle parti in una causa siano plausibili, ma “[d]ichiarare semplicemente che i diritti reclamati sono plausibili è insufficiente”. Secondo il Resistente, la Corte deve anche considerare le asserzioni di fatto nel contesto pertinente, compresa la questione della possibile violazione dei diritti reclamati.

40. Israele sostiene che il quadro giuridico appropriato per il conflitto a Gaza è quello del diritto umanitario internazionale e non della Convenzione sul genocidio. Sostiene che, nelle situazioni di guerra urbana, le vittime civili possono essere una conseguenza non intenzionale del legittimo uso della forza contro obiettivi militari e non costituiscono atti genocidi. Israele ritiene che il Sudafrica abbia travisato i fatti sul terreno e osserva che i suoi sforzi per mitigare i danni durante le operazioni e alleviare le difficoltà e le sofferenze attraverso attività umanitarie a Gaza servano a dissipare – o almeno contrastare – qualsiasi accusa di intento genocida. Secondo il Resistente, le dichiarazioni degli ufficiali israeliani presentate dal Sudafrica sono “al meglio fuorvianti” e “non conformi alla politica del governo”. Israele ha anche richiamato l’attenzione sull’annuncio del suo Procuratore Generale secondo cui “[o]gni dichiarazione che chieda, tra le altre cose, un danno intenzionale ai civili […] potrebbe configurare un reato penale, incluso l’incitamento” e che “[a]ttualmente, diverse di tali situazioni sono oggetto di esame da parte delle autorità giudiziarie israeliane”. Secondo Israele, né tali dichiarazioni né il suo modello di condotta nella Striscia di Gaza danno luogo a una “plausibile inferenza” di intento genocida. In ogni caso, Israele sostiene che, poiché lo scopo delle misurecautelari è preservare i diritti di entrambe le parti, la Corte deve, nel presente caso, considerare e “bilanciare” i rispettivi diritti del Sudafrica e di Israele. Il Resistente sottolinea che ha la responsabilità di proteggere i suoi cittadini, inclusi quelli catturati e tenuti in ostaggio a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023. Di conseguenza, sostiene che il suo diritto all’autodifesa è fondamentale per qualsiasi valutazione della situazione attuale.

41. La Corte ricorda che, in conformità all’articolo I della Convenzione, tutti gli Stati parti si sono impegnati “a prevenire e a punire” il crimine di genocidio. L’articolo II prevede che

“il genocidio significa qualsiasi degli atti seguenti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

(a) Uccidere membri del gruppo;

(b) Causare gravi lesioni fisiche o mentali ai membri del gruppo;

(c) Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita atte a portare alla sua distruzione fisica totale o parziale;

(d) Imporre misure intese a prevenire le nascite all’interno del gruppo;

(e) Trasferire con la forza i bambini del gruppo a un altro gruppo”.

42. In base all’articolo III della Convenzione sul genocidio, sono altresì vietati dalla Convenzione i seguenti atti: la cospirazione per commettere genocidio (articolo III, comma (b)), l’istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio (articolo III, comma (c)), il tentativo di commettere genocidio (articolo III, comma (d)) e la complicità in genocidio (articolo III, comma (e)).

43. Le disposizioni della Convenzione sono intese a proteggere i membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso da atti di genocidio o da qualsiasi altro atto punibile elencato nell’articolo III. La Corte ritiene che vi sia una correlazione tra i diritti dei membri dei gruppi protetti dalla Convenzione sul genocidio, gli obblighi degli Stati parti e il diritto di qualsiasi Stato parte di cercare il rispetto di tali obblighi da parte di un altro Stato parte (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures, Order of 23 January 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 20, para. 52).

44. La Corte ricorda che, affinché gli atti rientrino nel campo di applicazione dell’articolo II della Convenzione, “l’intento deve essere quello di distruggere almeno una parte sostanziale del gruppo particolare. Ciò è richiesto dalla natura stessa del crimine di genocidio: poiché l’oggetto e lo scopo della Convenzione nel suo complesso sono di prevenire la distruzione intenzionale dei gruppi, la parte bersaglio deve essere significativa abbastanza da avere un impatto sull’intero gruppo.” (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 126, para. 198.)

45. I Palestinesi sembrano costituire un gruppo distintivo “nazionale, etnico, razziale o religioso”, e quindi un gruppo protetto nel significato dell’Articolo II della Convenzione sul Genocidio. La Corte osserva che, secondo fonti delle Nazioni Unite, la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza supera i 2 milioni di persone. I Palestinesi nella Striscia di Gaza costituiscono una parte sostanziale del gruppo protetto.

46. La Corte osserva che l’operazione militare condotta da Israele a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023 ha comportato un gran numero di morti e feriti, nonché la massiccia distruzione delle abitazioni, lo sfollamento forzato della maggior parte della popolazione e danni estesi alle infrastrutture civili. Sebbene i dati sulla Striscia di Gaza non possano essere verificati in modo indipendente, le informazioni recenti indicano che sono stati uccisi 25.700 Palestinesi, riportati oltre 63.000 feriti, distrutte o danneggiate parzialmente oltre 360.000 unità abitative e circa 1,7 milioni di persone sono sfollate internamente (vedi Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), Ostilità nella Striscia di Gaza e Israele – impatto segnalato, Giorno 109 (24 gennaio 2024)).

47. La Corte prende atto, in questo contesto, della dichiarazione rilasciata il 5 gennaio 2024 da Martin Griffiths, Sottosegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore per l’Emergenza delle Nazioni Unite:

“Gaza è diventata un luogo di morte e disperazione…

… Le famiglie dormono all’aperto mentre le temperature scendono. Le aree in cui ai civili è stato detto di trasferirsi per la loro sicurezza sono state bombardate. Le strutture mediche sono sotto attacco incessante. I pochi ospedali parzialmente funzionanti sono oberati dai casi di trauma, gravemente carenti di forniture e invasi da persone disperate in cerca di sicurezza.

Un disastro sanitario si sta verificando. Le malattie infettive si stanno diffondendo nei rifugi affollati mentre i canali fognari traboccano. Circa 180 donne palestinesi partoriscono ogni giorno in mezzo a questo caos. Le persone si trovano di fronte ai livelli più alti di insicurezza alimentare mai registrati. La carestia è dietro l’angolo.

Per i bambini in particolare, le ultime 12 settimane sono state traumatiche: niente cibo, niente acqua, niente scuola. Nulla tranne i suoni terrificanti della guerra, giorno dopo giorno.

Gaza è semplicemente diventata inabitabile. La sua gente assiste quotidianamente a minacce alla sua stessa esistenza, mentre il mondo guarda.” (OCHA, “Il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite: La guerra a Gaza deve finire”, Dichiarazione di Martin Griffiths, Sottosegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore per l’Emergenza, 5 gennaio 2024).

48. A seguito di una missione a North Gaza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riportato che, al 21 dicembre 2023:

“Un senza precedenti 93% della popolazione a Gaza si trova ad affrontare livelli di crisi alimentare, con cibo insufficiente e alti livelli di malnutrizione. Almeno 1 su 4 famiglie si trova in ‘condizioni catastrofiche’: sperimentando una mancanza estrema di cibo e fame e avendo ricorso alla vendita dei loro beni e ad altre misure estreme per permettersi un pasto semplice. La fame, la miseria e la morte sono evidenti.” (OMS, “La letale combinazione di fame e malattia porterà a più morti a Gaza”, 21 dicembre 2023; vedi anche World Food Programme, “Gaza sull’orlo mentre una persona su quattro affronta una fame estrema”, 20 dicembre 2023).

49. La Corte prende ulteriormente nota della dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2024 dal Commissario Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per gli Aiuti e il Lavoro per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA), Philippe Lazzarini:

“Sono trascorsi 100 giorni da quando è iniziata la devastante guerra, uccidendo e sfollando persone a Gaza, a seguito degli orribili attacchi che Hamas e altri gruppi hanno compiuto contro la popolazione in Israele. Sono stati 100 giorni di prova e ansia per gli ostaggi e le loro famiglie.

Nei 100 giorni scorsi, il bombardamento continuo in tutta la Striscia di Gaza ha causato lo sfollamento di massa di una popolazione in uno stato di flusso costante, costantemente sradicata e costretta a lasciare da un giorno all’altro, solo per spostarsi in luoghi altrettanto insicuri. Questo è stato lo sfollamento più grande del popolo palestinese dal 1948.

Questa guerra ha coinvolto più di 2 milioni di persone, l’intera popolazione di Gaza. Molti porteranno cicatrici per tutta la vita, sia fisiche che psicologiche. La stragrande maggioranza, compresi i bambini, è profondamente traumatizzata.

I rifugi sovraffollati e insalubri dell’UNRWA sono ora diventati ‘casa’ per oltre 1,4 milioni di persone. Manca loro tutto, dal cibo all’igiene alla privacy. Le persone vivono in condizioni disumane, dove le malattie si stanno diffondendo, compresi i bambini. Vivono attraverso l’inaspettabile, con il ticchettio veloce verso la carestia.

La situazione dei bambini a Gaza è particolarmente straziante. Un’intera generazione di bambini è traumatizzata e ci vorranno anni per rimarginarsi. Migliaia sono stati uccisi, mutilati e rimasti orfani. Centinaia di migliaia sono privati dell’istruzione. Il loro futuro è in pericolo, con conseguenze di vasta portata e durature.” (UNRWA, “La Striscia di Gaza: 100 giorni di morte, distruzione e sfollamento”, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell’UNRWA, 13 gennaio 2024).

50. Il Commissario Generale dell’UNRWA ha anche dichiarato che la crisi a Gaza è “aggravata dal linguaggio disumanizzante” (UNRWA, “La Striscia di Gaza: 100 giorni di morte, distruzione e sfollamento”, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell’UNRWA, 13 gennaio 2024).

51. A questo proposito, la Corte ha preso nota di diverse dichiarazioni di alti funzionari israeliani. Fa particolare riferimento ai seguenti esempi.

52. Il 9 ottobre 2023, Yoav Gallant, Ministro della Difesa di Israele, annunciò di aver ordinato un “assedio completo” a Gaza City e che non ci sarebbe stata “elettricità, cibo, carburante” e che “tutto era chiuso”. Il giorno successivo, il Ministro Gallant dichiarò, parlando alle truppe israeliane al confine con Gaza:

“Ho tolto tutti i vincoli… Avete visto contro cosa stiamo combattendo. Stiamo combattendo animali umani. Questo è l’ISIS di Gaza. Questo è ciò contro cui stiamo combattendo… Gaza non tornerà a come era prima. Non ci sarà Hamas. Elimineremo tutto. Se non ci vorrà un giorno, ci vorrà una settimana, ci vorranno settimane o addirittura mesi, arriveremo dappertutto.”

Il 12 ottobre 2023, Isaac Herzog, Presidente di Israele, dichiarò, riferendosi a Gaza:

“Stiamo lavorando, operando militarmente secondo le regole del diritto internazionale. In modo inequivocabile. È un’intera nazione là fuori che è responsabile. Non è vero questo discorso sui civili non consapevoli, non coinvolti. Non è assolutamente vero. Avrebbero potuto ribellarsi. Avrebbero potuto combattere contro quel regime malvagio che ha preso il controllo di Gaza con un colpo di stato. Ma siamo in guerra. Siamo in guerra. Siamo in guerra. Stiamo difendendo le nostre case. Stiamo proteggendo le nostre case. Questa è la verità. E quando una nazione protegge la sua casa, combatte. E lotteremo finché non spezzeremo loro la schiena.”

Il 13 ottobre 2023, Israel Katz, all’epoca Ministro dell’Energia e delle Infrastrutture di Israele, dichiarò su X (ex Twitter):

“Lotteremo contro l’organizzazione terroristica di Hamas e la distruggeremo. Si ordina a tutta la popolazione civile di [G]aza di lasciare immediatamente. Vinceremo. Non riceveranno una goccia d’acqua o una singola batteria finché non lasceranno il mondo.”

53. La Corte prende anche nota di un comunicato stampa del 16 novembre 2023, emesso da 37 Rapporteurs Speciali, Esperti Indipendenti e membri di Gruppi di Lavoro facenti parte delle Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, in cui esprimevano preoccupazione per il “linguaggio discernibilmente genocida e disumanizzante proveniente da alti funzionari del governo israeliano”. Inoltre, il 27 ottobre 2023, il Comitato delle Nazioni Unite per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale osservò che era “[m]olto preoccupato per l’accentuato aumento del discorso di odio razzista e della deumanizzazione rivolti ai Palestinesi dal 7 ottobre”.

54. Secondo la Corte, i fatti e le circostanze menzionati sopra sono sufficienti per concludere che almeno alcuni dei diritti sostenuti dal Sudafrica e per i quali cerca protezione sono plausibili. Questo è il caso per quanto riguarda il diritto dei Palestinesi a Gaza di essere protetti da atti di genocidio e atti vietati correlati identificati nell’Articolo III, e il diritto del Sudafrica di cercare la conformità di Israele con le obbligazioni di quest’ultimo ai sensi della Convenzione.

55. La Corte si rivolge ora alla condizione del collegamento tra i diritti plausibili sostenuti dal Sudafrica e le misurecautelari richieste.

* *

56. Il Sudafrica ritiene che esista un collegamento tra i diritti la cui protezione è richiesta e le misurecautelari che chiede. Sostiene, in particolare, che le prime sei misurecautelari sono state richieste per garantire che Israele ottemperi ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, mentre le ultime tre mirano a proteggere l’integrità delle procedure davanti alla Corte e il diritto del Sudafrica di vedere la sua pretesa giudicata in modo imparziale.

*

57. Israele ritiene che le misure richieste vanno oltre quanto necessario per proteggere i diritti in via temporanea e quindi non hanno alcun legame con i diritti che si intendono proteggere. Il convenuto sostiene, tra l’altro, che concedere le prime e seconde misure richieste dal Sudafrica (vedi paragrafo 11 sopra) ribalterebbe la giurisprudenza della Corte, poiché tali misure sarebbero “per la protezione di un diritto che non potrebbe costituire la base di una sentenza nell’esercizio della giurisdizione ai sensi della Convenzione sul genocidio”.

* *

58. La Corte ha già stabilito (vedi paragrafo 54 sopra) che almeno alcuni dei diritti fatti valere dal Sudafrica ai sensi della Convenzione sul genocidio sono plausibili.

59. La Corte ritiene che, per loro stessa natura, almeno alcune delle misurecautelari richieste dal Sudafrica mirino a preservare i diritti plausibili che esso sostiene sulla base della Convenzione sul genocidio nel presente caso, ovvero il diritto dei palestinesi a Gaza di essere protetti da atti di genocidio e atti vietati correlati menzionati all’articolo III, e il diritto del Sudafrica di chiedere l’ottemperanza da parte di Israele a quest’ultimo obblighi ai sensi della Convenzione. Pertanto, esiste un collegamento tra i diritti fatti valere dal Sudafrica che la Corte ha ritenuto plausibili e almeno alcune delle misurecautelari richieste.

V. RISCHIO DI PREGIUDIZIO IRREPARABILE E URGENZA

60. La Corte, ai sensi dell’articolo 41 del suo Statuto, ha il potere di adottare misure cautelari quando potrebbe essere arrecato un pregiudizio irreparabile a diritti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o quando la presunta violazione di tali diritti potrebbe comportare conseguenze irreparabili (si veda, ad esempio, Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misurecautelari, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 226, para. 65).

61. Tuttavia, il potere della Corte di adottare misure cautelari sarà esercitato solo se c’è urgenza, nel senso che esiste un reale e imminente rischio che sia arrecato un pregiudizio irreparabile ai diritti reclamati prima che la Corte emetta la sua decisione finale. La condizione di urgenza è soddisfatta quando gli atti suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile possono “verificarsi in qualsiasi momento” prima che la Corte adotti una decisione finale sul caso (Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure cautelari, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 227, para. 66). La Corte deve quindi valutare se tale rischio esista in questa fase del procedimento.

62. La Corte non è chiamata, ai fini della sua decisione sulla richiesta di indicazione di misure cautelari, a statuire definitivamente l’esistenza di violazioni degli obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, ma a determinare se le circostanze richiedano l’indicazione di misure cautelari per la protezione dei diritti in base a tale strumento. Come già notato, la Corte non può in questa fase formulare conclusioni definitive di fatto (si veda il paragrafo 30 sopra), e il diritto di ciascuna Parte di presentare argomentazioni e difese in merito rimane fermo e diverso dalla decisione della Corte sulla richiesta di adozione di misure cautelari.

* *

63. Il Sudafrica sostiene che esiste un chiaro rischio di pregiudizio irreparabile ai diritti dei palestinesi a Gaza e ai propri diritti ai sensi della Convenzione sul genocidio. Afferma che la Corte ha ripetutamente stabilito che il criterio del pregiudizio irreparabile è soddisfatto quando sorgono seri rischi per la vita umana o per altri diritti fondamentali. Secondo l’attore, le statistiche quotidiane costituiscono chiara prova di urgenza e rischio di pregiudizio irreparabile, con una media di 247 palestinesi uccisi, 629 feriti e 3.900 case palestinesi danneggiate o distrutte ogni giorno. Inoltre, secondo il Sudafrica, i palestinesi nella Striscia di Gaza sono, nella sua visione, a “rischio immediato di morte per fame, disidratazione e malattia a causa dell’assedio continuo da parte di Israele, della distruzione delle città palestinesi, dell’insufficiente aiuto consentito alla popolazione palestinese e dell’impossibilità di distribuire questo aiuto limitato mentre cadono bombe”.

L’attore sostiene inoltre che un aumento da parte di Israele dell’accesso al soccorso umanitario a Gaza non sarebbe una risposta alla sua richiesta di misure cautelari. Il Sudafrica aggiunge che, “[s]e [le violazioni di Israele della Convenzione sul genocidio] rimanessero impunite”, l’opportunità di raccogliere e conservare prove per la fase dei meriti del procedimento sarebbe seriamente compromessa, se non perduta del tutto.

64. Israele nega che esista un reale e imminente rischio di pregiudizio irreparabile nel presente caso. Sostiene di aver preso  e continua a prendere  misure concrete volte specificamente al riconoscimento e alla garanzia del diritto dei civili palestinesi a Gaza di esistere e ha facilitato la fornitura di assistenza umanitaria in tutta la Striscia di Gaza. A tal proposito, il convenuto osserva che, con l’assistenza del Programma alimentare mondiale, una dozzina di panetterie sono state recentemente riaperte con la capacità di produrre più di 2 milioni di pani al giorno. Israele sostiene anche di continuare a fornire acqua propria a Gaza attraverso due condotte, di facilitare la consegna di acqua in bottiglia in grandi quantità e di riparare ed espandere le infrastrutture idriche. Afferma inoltre che l’accesso a forniture e servizi medici è aumentato e afferma, in particolare, di aver facilitato l’istituzione di sei ospedali da campo e due ospedali galleggianti e che altri due ospedali sono in corso di costruzione. Afferma inoltre che l’ingresso di squadre mediche a Gaza è stato facilitato e che persone malate e ferite vengono evacuate attraverso il valico di Rafah. Secondo Israele, sono stati distribuiti anche tende e attrezzature invernali, e la consegna di carburante e gas da cucina è stata facilitata. Israele afferma inoltre che, secondo una dichiarazione del suo Ministro della Difesa del 7 gennaio 2024, l’entità e l’intensità delle ostilità stavano diminuendo.

* *

65. La Corte ricorda che, come sottolineato nella risoluzione 96 (I) dell’Assemblea generale dell’11 dicembre 1946,

“[i]l genocidio è una negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi umani, come l’omicidio è la negazione del diritto a vivere degli individui; tale negazione del diritto all’esistenza sconvolge la coscienza dell’umanità, provoca grandi perdite all’umanità sotto forma di contributi culturali e altri rappresentati da questi gruppi umani, ed è contraria alla legge morale e allo spirito e agli scopi delle Nazioni Unite”.

La Corte ha osservato, in particolare, che la Convenzione sul genocidio “è stata manifestamente adottata per uno scopo puramente umanitario e civilizzatore”, poiché “il suo scopo è da un lato salvaguardare l’esistenza stessa di certi gruppi umani e dall’altro confermare e sancire i principi più elementari della moralità” (Riserve alla Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Parere consultivo, I.C.J. Reports 1951, p. 23).

66. Alla luce dei valori fondamentali che la Convenzione sul genocidio cerca di proteggere, la Corte ritiene che i diritti plausibili in questione in questi procedimenti, ovvero il diritto dei palestinesi nella Striscia di Gaza di essere protetti da atti di genocidio e atti vietati correlati identificati all’articolo III della Convenzione sul genocidio e il diritto del Sudafrica di chiedere l’ottemperanza da parte di Israele a quest’ultimo obblighi ai sensi della Convenzione, siano di tale natura che il pregiudizio ad essi può causare un danno irreparabile (si veda Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), Misure cautelari, Ordinanza del 23 gennaio 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 26, para. 70).

67. Durante il conflitto in corso, alti funzionari delle Nazioni Unite hanno ripetutamente richiamato l’attenzione sul rischio di ulteriore deterioramento delle condizioni nella Striscia di Gaza. La Corte prende nota, ad esempio, della lettera datata 6 dicembre 2023, con cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha portato all’attenzione del Consiglio di Sicurezza le seguenti informazioni:

“Il sistema sanitario a Gaza sta collassando…

Nessun luogo è sicuro a Gaza.

In mezzo al costante bombardamento da parte delle Forze di Difesa di Israele, e senza rifugi o elementi essenziali per sopravvivere, mi aspetto che l’ordine pubblico si sgretoli completamente presto a causa delle condizioni disperate, rendendo impossibile persino un limitato soccorso umanitario. Una situazione ancora peggiore potrebbe svilupparsi, comprese malattie epidemiche e una maggiore pressione per lo spostamento di massa verso paesi limitrofi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stiamo affrontando un grave rischio di collasso del sistema umanitario. La situazione sta rapidamente deteriorandosi in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per l’intera popolazione palestinese e per la pace e la sicurezza nella regione. Un esito del genere deve essere evitato a tutti i costi.” (Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/2023/962, 6 dic. 2023.)

68. Il 5 gennaio 2024, il Segretario Generale ha scritto nuovamente al Consiglio di Sicurezza, fornendo un aggiornamento sulla situazione nella Striscia di Gaza e osservando che “[s]fortunatamente, livelli devastanti di morte e distruzione continuano” (Lettera datata 5 gennaio 2024 del Segretario Generale indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/2024/26, 8 gen. 2024).

69. La Corte prende atto anche della dichiarazione del 17 gennaio 2024 rilasciata dal Commissario Generale dell’UNRWA al suo ritorno dal suo quarto viaggio nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’attuale conflitto: “Ogni volta che visito Gaza, vedo come le persone siano affondate sempre più nella disperazione, con la lotta per la sopravvivenza che consuma ogni ora.” (UNRWA, “La Striscia di Gaza: una lotta per la sopravvivenza quotidiana tra morte, esaurimento e disperazione”, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell’UNRWA, 17 gen. 2024.)

70. La Corte ritiene che la popolazione civile nella Striscia di Gaza rimanga estremamente vulnerabile. Ricorda che l’operazione militare condotta da Israele dopo il 7 ottobre 2023 ha comportato, tra l’altro, decine di migliaia di morti e feriti e la distruzione di case, scuole, strutture mediche e altre infrastrutture vitali, nonché un displacemento su vasta scala (vedi paragrafo 46 sopra). La Corte osserva che l’operazione è in corso e che il Primo Ministro di Israele ha annunciato il 18 gennaio 2024 che la guerra “durerà molti mesi ancora”. Attualmente, molti palestinesi nella Striscia di Gaza non hanno accesso a beni alimentari di base, acqua potabile, elettricità, medicine essenziali o riscaldamento.

71. L’OMS ha stimato che il 15% delle donne che partoriscono nella Striscia di Gaza è probabile che incontri complicazioni e indica che i tassi di mortalità materna e neonatale sono destinati ad aumentare a causa della mancanza di accesso alle cure mediche.

72. In queste circostanze, la Corte ritiene che la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza sia seriamente a rischio di ulteriore deterioramento prima che la Corte emetta la sua sentenza finale.

73. La Corte ricorda l’affermazione di Israele secondo cui ha adottato alcune misure per affrontare e alleviare le condizioni della popolazione nella Striscia di Gaza. La Corte osserva inoltre che il Procuratore Generale di Israele ha recentemente dichiarato che un appello al danno intenzionale alle persone civili potrebbe configurare un reato penale, incluso quello di istigazione, e che diversi casi del genere sono in esame da parte delle autorità di contrasto israeliane. Sebbene passi come questi siano da incoraggiare, sono insufficienti per eliminare il rischio che un pregiudizio irreparabile sia causato prima che la Corte emetta la sua decisione finale nel caso.

74. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte ritiene che ci sia urgenza, nel senso che c’è un reale e imminente rischio che un pregiudizio irreparabile sia causato ai diritti ritenuti plausibili dalla Corte, prima che emetta la sua decisione finale.

75. La Corte conclude sulla base delle considerazioni sopra esposte che le condizioni richieste dal suo Statuto per adottare misure cautelari sono soddisfatte. È quindi necessario, in attesa della sua decisione finale, che la Corte indichi alcune misure al fine di proteggere i diritti reclamati dal Sudafrica che la Corte ha ritenuto plausibili (vedi paragrafo 54 sopra).

76. La Corte ricorda di avere il potere, ai sensi del suo Statuto, quando è stata avanzata una richiesta di misure cautelari, di adottare misure che sono, in tutto o in parte, diverse da quelle richieste. L’articolo 75, paragrafo 2, del Regolamento della Corte fa esplicito riferimento a questo potere della Corte. La Corte ha già esercitato questo potere in diverse occasioni in passato (vedi, ad esempio, Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), Misure cautelari, Ordinanza del 23 gennaio 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 28, para. 77).

77. Nel caso presente, dopo aver considerato i termini delle misure cautelari richieste dal Sudafrica e le circostanze del caso, la Corte ritiene che le misure da adottare non devono essere identiche a quelle richieste.

78. La Corte ritiene che, per quanto riguarda la situazione descritta sopra, Israele debba, in conformità ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, nei confronti dei palestinesi a Gaza, adottare tutte le misure a sua disposizione per impedire la commissione di tutti gli atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II di questa Convenzione, in particolare: (a) uccidere membri del gruppo; (b) arrecare gravi lesioni corporali o mentali ai membri del gruppo; (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita atte a determinarne la distruzione fisica totale o parziale; e (d) imporre misure intese a prevenire nascite all’interno del gruppo. La Corte ricorda che questi atti rientrano nel campo di applicazione dell’articolo II della Convenzione quando sono commessi con l’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo come tale (vedi paragrafo 44 sopra). La Corte ritiene inoltre che Israele debba garantire con effetto immediato che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti sopra descritti.

79. La Corte è anche dell’opinione che Israele debba adottare tutte le misure a sua disposizione per prevenire e punire l’istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.

80. La Corte ritiene inoltre che Israele debba adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le avverse condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza.

81. Israele deve anche adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II e dell’articolo III della Convenzione sul genocidio contro i membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.

82. Per quanto riguarda la misura provvisoria richiesta dal Sudafrica che Israele debba presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione alla sua ordinanza, la Corte ricorda di avere il potere, riflessiato nell’articolo 78 del Regolamento della Corte, di richiedere alle parti di fornire informazioni su qualsiasi questione connessa con l’attuazione di eventuali misure cautelari da essa indicate. Alla luce delle specifiche misure cautelari che ha deciso di adottare, la Corte ritiene che Israele debba presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione a questa ordinanza entro un mese, a partire dalla data di questa ordinanza. Il rapporto così fornito sarà quindi comunicato al Sudafrica, che avrà l’opportunità di presentare alla Corte i suoi commenti al riguardo.

*

* *

83. La Corte ricorda che le sue Ordinanze sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto hanno effetto vincolante e quindi creano obblighi giuridici internazionali per qualsiasi parte a cui sono indirizzate le misure cautelari (Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure cautelari, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 230, para. 84).

84. La Corte ribadisce che la decisione resa nel presente procedimento non pregiudica in alcun modo la questione della giurisdizione della Corte per trattare il merito della causa o eventuali questioni relative all’ammissibilità della domanda o al merito stesso. Non pregiudica il diritto dei Governi della Repubblica del Sudafrica e dello Stato di Israele di presentare argomenti in merito a tali questioni.

85. La Corte ritiene necessario sottolineare che tutte le parti coinvolte nel conflitto nella Striscia di Gaza sono vincolate dal diritto umanitario internazionale. La Corte è profondamente preoccupata per la sorte degli ostaggi rapiti durante l’attacco in Israele il 7 ottobre 2023 e detenuti da allora da Hamas e da altri gruppi armati, e chiede il loro immediato e incondizionato rilascio.

86. Per questi motivi,

LA CORTE,

Indica le seguenti misure cautelari:

(1) Con quindici voti a due,

Lo Stato di Israele deve, in conformità ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nei confronti dei palestinesi a Gaza, adottare tutte le misure a sua disposizione per impedire la commissione di tutti gli atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II di questa Convenzione, in particolare:

(a) uccidere membri del gruppo;

(b) arrecare gravi lesioni corporali o mentali ai membri del gruppo;

(c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita atte a determinarne la distruzione fisica totale o parziale; e

(d) imporre misure intese a prevenire nascite all’interno del gruppo;

A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;

CONTRO: Giudice Sebutinde; Giudice ad hoc Barak;

(2) Con quindici voti a due,

Lo Stato di Israele deve garantire con effetto immediato che le sue forze armate non compiano atti descritti al punto 1 sopra;

A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;

CONTRO: Giudice Sebutinde; Giudice ad hoc Barak;

(3) Con sedici voti a uno,

Lo Stato di Israele deve adottare tutte le misure a sua disposizione per prevenire e punire l’istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza;

A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudici ad hoc Barak, Moseneke;

CONTRO: Giudice Sebutinde;

(4) Con sedici voti a uno,

Lo Stato di Israele deve adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le avverse condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza;

A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudici ad hoc Barak, Moseneke;

CONTRO: Giudice Sebutinde;

(5) Con quindici voti a due,

Lo Stato di Israele deve adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II e dell’articolo III della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio contro i membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza;

A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;

CONTRO: Giudice Sebutinde; Giudice ad hoc Barak;

(6) Con quindici voti a due,

Lo Stato di Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione a questa ordinanza entro un mese a partire dalla data di questa ordinanza.

A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;

CONTRO: Giudice Sebutinde; Giudice ad hoc Barak.

Eseguito in inglese e in francese, il testo inglese è autentico, presso il Palazzo della Pace, L’Aia, questo ventiseiesimo giorno di gennaio, duemilaquattordici, in tre copie, una delle quali sarà collocata negli archivi della Corte e le altre trasmesse al Governo della Repubblica del Sudafrica e al Governo dello Stato di Israele, rispettivamente.

(Firmato) Joan E. DONOGHUE,

Presidente.

(Firmato) Philippe GAUTIER,

Segretario.

Il Giudice XUE allega una dichiarazione all’Ordinanza della Corte; Il Giudice SEBUTINDE allega un parere dissenziente all’Ordinanza della Corte; I Giudici BHANDARI e NOLTE allegano dichiarazioni all’Ordinanza della Corte; Il Giudice ad hoc BARAK allega un parere separato all’Ordinanza della Corte.

(Iniziali) J.E.D

(Iniziali) Ph.G.

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Acca Larenzia: le istituzioni non possono legittimare lo squadrismo

Nota stampa di Arci Roma. I rischi della retorica “cuori neri-cuori rossi” sposata dall’assessore Gotor in occasione della commemorazione dei morti di Acca Larenzia

Arci Roma ritiene che sia un grave errore politico la partecipazione di figure istituzionali alla commemorazione di Acca Larenzia che, nei fatti, è da anni la cerimonia di autorappresentazione da parte di formazioni di destra estrema protagoniste di centinaia di aggressioni (come al nostro festival di Villa Ada- Roma Incontra Il Mondo  e atti di violenza contro migranti, persone Lgbtqi, sedi sindacali e politiche e simboli della Resistenza. Quest’anno, proprio all’indomani delle condanne di primo grado per l’assalto squadrista alla Cgil nazionale, hanno partecipato alla commemorazione sia il presidente della Regione Francesco Rocca sia l’assessore capitolino alla cultura, Miguel Gotor, ormai veterano di questa cerimonia nell’ottica di una malintesa pacificazione. Gotor sa bene che a quella commemorazione seguono ritualità anticostituzionali che si richiamano al ventennio fascista. Questo approccio non aiuta certo la comprensione di quello che è accaduto in questo paese negli anni ’70, e rischia solo di legittimare la normalizzazione del #fascismo tra i più giovani. Ravvisiamo inoltre dietro l’equidistanza tra “cuori neri” e “cuori rossi”, dichiarata dall’assessore capitolino, si annidi il rischio concreto di un riconoscimento di fatto per frange minoritarie ma aggressive in cerca di riflettori delle loro scorribande e dei loro discorsi di odio, estranei ai valori costituzionali. Alla cronaca nazionale, e a quei leader politici che si accorgono saltuariamente, e solo il giorno dopo, di una commemorazione che si ripete da decenni a Roma nelle stesse forme, ricordiamo che l’ #antifascismo non è un esercizio di stile in funzione della prossima campagna elettorale.

Arci Roma APS cerca una figura di segreteria di presidenza

Un’opportunità di lavoro part-time nella sede del comitato provinciale per dodici mesi con possibilità di rinnovo

Ruolo: segreteria di presidenza Arci Roma APS

Luogo di lavoro: Roma

Condizioni: contratto di lavoro a tempo determinato part time, 20 ore, per 12 mesi, con possibilità di rinnovo.

Data inizio: Gennaio/Febbraio 2024

Scadenza presentazione candidature: 07/01/2023

Le candidate e i candidati interessati possono inviare la propria candidatura inviando Curriculum Vitae e lettera di motivazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) all’indirizzo email: arciroma@gmail.com entro e non oltre il 7 gennaio 2024, inserendo nell’oggetto: Segreteria di Presidenza (Contatteremo nell’arco di una settimana successiva alla data indicata come termine soltanto le persone invitate a colloquio. Non sempre sarà possibile dare una risposta personale a tutti coloro che inviano la candidatura).

Responsabilità principali:

  • Gestione agende delegatә e presidente, indirizzari mail, centralino;
  • Gestione comunicazione e campagne associative, foundraising, 5×1000, convenzioni con enti pubblici e privati;
  • Convocazione commissioni, corsi di formazione, gruppi di lavoro;
  • Organizzazione riunioni, eventi online, in sede e fuori sede, conferenze ed eventuali trasferte;
  • Tenuta dei libri sociali e della gestione degli archivi;
  • Supervisione e organizzazione di tutte le attività segretariali e amministrative di progetto, sportelli e circoli;
  • Supporto gestione delle pagine social di Arci Roma e dei progetti dell’Associazione su piattaforme come Facebook e Instagram, conoscenza e gestione del portale Arci e dell’APP di tesseramento
  • Partecipazioni alle riunioni dello staff e relazione con i Circoli e i partner dei progetti.

Requisiti:

  • Adesione ai valori statutari di Arci, conoscenza dei circoli Arci e del mondo dell’associazionismo. Partecipazione a gruppi e attivismo/volontariato sociale e culturale contro ogni forma di fascismo e discriminazione razziale e sessuale.
  • Abilità con gli strumenti di condivisione digitale, conoscenza base delle dinamiche dei social media, capacità organizzativa di incontri e eventi.
  • Conoscenza base di gestione amministrativa, esperienze pregresse in gestione di attività di segreteria e relazioni con enti privati e pubblici.
  • Ottime capacità di scrittura e redazione, capacità di adattamento e lavoro in situazioni di stress, spirito collaborativo e capacità di lavoro autonomo e in team.
  • Conoscenza del mondo sociale e culturale cittadino

Altri requisiti desiderati:

  • Esperienza nel mondo della cultura, del sociale e dell’immigrazione, del non-profit.
  • Buona padronanza della lingua inglese.